Misfiled appeal returned to the Pretura

16.1999.61Altro tribunale14 lug 1999Dismissed

Sintesi

The debtor filed a writing on 16 June 1999 in response to a debt enforcement matter, but the Civil Cassation Chamber found that it was not an appeal against the peace judge’s judgment of 11 June 1999. Since the filing was instead directed against payment of the enforced debt, the chamber did not treat it as a cassation complaint. It therefore returned the writing and the file to the Pretura of Lugano, section 4, where it had originally been addressed. The decision was free of charges and expenses.

Regest

Where a filing is transmitted as a cassation appeal but, from its prayer for relief, it is clear that the party does not seek review of the challenged judgment, the filing is not to be treated as a cassation complaint; it must be returned to the authority to which it was originally addressed for appropriate handling. The decisive criterion is the appellant’s objective intent as manifested in the request for relief, not the label attributed by the forwarding court.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.61

Data decisione, Autorità: 14.07.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00061

Lugano 14 luglio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sullo scritto 16 giugno 1999 presentato da


nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lei promossa con istanza 7 maggio 1999 da


e decisa con sentenza 11 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 7 maggio 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE no__________ dell’UEF di Mendrisio notificatole per l’incasso di fr. 150.- pari alle ripetibili riconosciute all’istante con sentenza 29 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 (doc. A);

che con sentenza 11 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;

che con scritto 16 giugno 1999, indirizzato alla Pretura di Lugano sezione 4, __________ ha manifestato di volersi opporre al pagamento dell’importo posto in esecuzione chiedendo nel petitum che venisse dichiarata “l’inesistenza del debito al precetto, con opposizione del 23-1-1199 allegato N. __________”;

che la Pretura ha trasmesso a questa Camera lo scritto in questione ritenendolo un ricorso per cassazione;

che dalla domanda di giudizio si evince che __________ non intende ricorrere contro la sentenza del Giudice di pace;

che di conseguenza lo scritto 16 giugno 1999 va ritornato alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4 alla quale era stato originariamente indirizzato, affinché abbia ad occuparsi del medesimo.

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Lo scritto 16 giugno 1999 __________ viene ritornato - con l’incarto - alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, ai sensi dei considerandi.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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