Civil cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.1999.52Altro tribunale26 mag 1999Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against the dismissal of a CHF 4,307.15 traffic-accident damages claim. It held that the notice of appeal did not satisfy the formal requirements of a cassation remedy under Art. 329 CPC because it failed to set out concrete factual or legal grounds and only raised generic complaints. The request to be heard was also rejected as incompatible with cassation proceedings. The appeal was declared null, and no fees or costs were levied.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal must state the relief sought and set out, at least in substance, the factual and legal reasons and the specific ground of cassation invoked; otherwise the act is null. General or unparticularized criticism, especially of evidentiary assessment, is insufficient. Requests incompatible with the nature of cassation, such as a general request to be heard, cannot be entertained. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, manifestly inadmissible appeals may be rejected by brief reasoning without prior observations from the opposing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.52

Data decisione, Autorità: 26.05.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00052

Lugano 26 maggio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 17 maggio 1999 presentato da


contro

la sentenza 27 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1998 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’307.15 a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ -presso la quale è assicurata per la RC __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’307.15 corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un incidente della circolazione avvenuto il 15 novembre 1997 a __________;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere dall’istante, al quale ha addebitato la causa della collisione;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova di una violazione delle norme della circolazione da parte della conducente __________, ha respinto l’istanza;

che con atto ricorsuale 17 maggio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 17 maggio 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a lamentare la mancata presa in considerazione di un argomento dallo stesso mai proposto (“fattore tempo spazio”), nonchè delle deposizioni testimoniali;

che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, ciò a maggior ragione perché contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il primo giudice ha chiaramente indicato in sentenza i motivi per i quali si è discostato dalle deposizioni testimoniali e quelli sui quali ha basato il proprio convincimento;

che la richiesta di essere sentito del ricorrente non può essere accolta siccome estranea al rimedio della cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio 1999 __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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