Tax interest enforceable despite res judicata objection

16.1999.5Altro tribunale9 mar 1999Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld the State’s cassation appeal against a justice of the peace judgment that had rejected requests for definitive release from objection. The court held that final tax assessments are enforceable titles under debt enforcement law and cantonal tax law, and that late interest on unpaid taxes accrues ex lege from maturity without a prior warning. It also held that the res judicata objection could not bar the new enforcement proceedings, which concerned different executions. The lower judgment was annulled and replaced by an order granting definitive release from objection, with costs charged to the debtor.

Regest

Art. 80 LEF; Art. 222 vLT; Art. 219, 220 and 224 vLT: definitive release from objection may be granted on the basis of final tax assessments, which are equated with enforceable judgments for public-law debts. Late-interest claims on taxes arise by operation of law from the due date, without prior default notice, and depend only on non-payment within the statutory period. Res judicata does not bar separate enforcement proceedings where the earlier decision concerned different executions; moreover, it is not an objection examined ex officio as a procedural prerequisite (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.5

Data decisione, Autorità: 09.03.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00005

Lugano 9 marzo 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 presentato da


(rappr. __________)

contro

la sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana in tre cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 7 aprile 1998 nei confronti di


con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall’escusso ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF di Cevio, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con separate istanze 7 aprile 1998 lo __________, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati che gli sono stati notificati per l’incasso degli interessi di ritardo maturati sull’imposta cantonale 1988, 1989 e 1990;

che a valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto le notifiche di tassazione 20 novembre 1990 (per l’imposta cantonale 1988) e 14 novembre 1990 (per l’imposta cantonale 1989 e 1990) regolarmente passate in giudicato (doc. B, C e D);

che alle stesse l’escusso non ha opposto nessun’eccezione non avendo presenziato al contraddittorio;

che con il querelato giudizio il primo giudice, richiamate le sue precedenti sentenze 12 dicembre 1995 e 27 giugno 1997 pronunciate nell’ambito di richieste di rigetto dell’opposizione formulate dallo __________ nei confronti di __________ per l’incasso delle imposte cantonali per gli anni 1988-90, ha respinto le istanze;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il diritto per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’eccezione di cosa giudicata;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione;

che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);

che l’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che le decisioni di tassazione 14 e 20 novembre 1990 relative all'imposta cantonale 1988-90, regolarmente intimate e passate in giudicato, costituiscono quindi valido titolo esecutivo ai fini dell’esazione;

che per quanto attiene agli interessi di ritardo, unico scoperto per il quale viene rivendicato il pagamento, la facoltà dello Stato di prelevare simili interessi è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le imposte e le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, ritenuto che se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 vLT);

che in altre parole, gli interessi di ritardo decorrono ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re Stato/I.), ritenuto che gli stessi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale, quindi indipendentemente dal fatto che sia pendente un eventuale domanda di condono (respinta nel caso di specie con risoluzione 11 febbraio 1992 del Consiglio di Stato) o di facilitazione di pagamento, salvo disposizione contraria dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 4 vLT);

che per il sussistere dei crediti posti in esecuzione basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento entro i termini;

che nel caso concreto, con le istanze di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alle notifiche di tassazione relative all’imposta cantonale 1988-90 (doc. B, C e D) regolarmente passate in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione dal quale si evince che il convenuto non ha fatto fronte, entro i termini impartiti, al pagamento delle imposte dovute;

che sulla base di questa documentazione -non contestata dall’escusso- l’ente pubblico ha quindi provato l’esigibilità degli interessi e il loro periodo di decorrenza;

che infatti dagli estratti conto in parola si evince: che l’imposta cantonale 1988, il cui termine di pagamento scadeva il 31 dicembre 1990, è stata pagata il 18 gennaio 1995; che l’imposta cantonale 1989, con scadenza al 31 dicembre 1990, è stata pagata il 22 maggio 1995, e che il conguaglio dell’imposta cantonale 1990, il cui termine di pagamento scadeva il 28 febbraio 1991, è stato pagato il 22 maggio 1995;

che per quanto attiene all’eccezione di cosa giudicata, sulla base della quale il Giudice di pace sembra aver respinto le istanze in discussione, occorre innanzitutto rilevare che non trattandosi di un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), questa doveva se del caso essere proposta dall’escusso (art. 98 CPC);

che in ogni caso, trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, la relativa decisione esplica effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo e non sul piano del diritto materiale, di modo che l’eccezione di cosa giudicata non potrebbe in ogni caso essere opposta alle istanze in esame siccome riferite ad altre esecuzioni (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 10 ad art. 385);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 dello __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del Circolo della Rovana è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. Le istanze 7 aprile 1998 dello __________ sono accolte.

Di conseguenza sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da __________ ai PE no. ____________________ e __________ dell’UEF di Cevio.

  1. Non si prelevano tasse di giustizia.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà allo __________ l’importo di fr. 70.– a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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