AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.49
Data decisione, Autorità:
17.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00049
Lugano
17 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 21 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3
novembre 1998 da
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’198.10 oltre interessi a
titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- La
presente vertenza trae origine da un incidente della circola–zione avvenuto il
4 ottobre 1997 in via __________ a __________.
La
collisione – che ha causato solo danni materiali – è avvenuta tra il veicolo
guidato da __________ e quello condotto da __________, assicurato per la RC
presso la __________. Con istanza 3 novembre 1998 __________ ha convenuto in
giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
5’198.10 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a
seguito della collisione. In merito alla dinamica dell’incidente l'istante
sostiene di essersi immessa su via , proveniente da un’area di
posteggio demarcata dal segnale “dare precedenza” dinanzi al quale si era
regolarmente fermata, dopo che un conducente –– che si trovava a
circolare sulla strada principale, si era fermato per permetterle l’immissione
nella circolazione; nell’ese-guire questa manovra, e meglio quando si trovava
al centro della carreggiata, è stata investita dal convenuto che stava
superando, oltrepassando la doppia linea di sicurezza, il conducente
__________.
Dal
canto suo il convenuto, pur non contestando di aver superato la linea di
sicurezza, addebita all’istante la causa della collisione per aver eseguito la
manovra di immissione nella circolazione senza prestare la necessaria
attenzione ai veicoli provenienti dalla sua sinistra e in particolare al proprio
che godeva della precedenza su tutta l’area dell’intersezione. I convenuti
contestano inoltre l’ammontare del danno fatto valere da controparte, in
particolare la posta relativa alle spese di noleggio del veicolo, l’importo di
fr. 200.– esposto a titolo di “spese diverse” nonché quello di fr. 1’490.80 per
spese di patrocinio preprocessuale essendo il legale dell’istante intervenuto
solo poco prima dell’inoltro della causa.
In
via subordinata la convenuta __________ riconosce una propria responsabilità
nella misura di 1/3 mentre il convenuto __________ oppone in compensazione alla
pretesa avversaria il proprio danno.
- Con
il querelato giudizio il segretario assessore, previa valutazione delle
risultanze istruttorie, ha addebitato al convenuto la causa dell’incidente, per
aver superato il veicolo __________ oltrepassando la doppia linea di sicurezza,
manovra questa vietata e che ha sorpreso l’istante che stava eseguendo una regolare
manovra di immissione nella circolazione che proprio il conducente __________
le aveva permesso di eseguire fermandosi prima dell’intersezione con l’area di
posteggio dalla quale ella proveniva. In questa manovra dell’istante il primo
giudice non ha per contro intravisto nessuna violazione delle norme della LCS.
Per
quanto attiene al danno fatto valere in giudizio, il primo giudice l’ha
riconosciuto nella misura di fr. 4’548.10, esclusa essendo la posta di fr.
450.– per il noleggio di un veicolo di riserva e fr. 200.– per spese diverse,
mentre ha riconosciuto l’importo di fr. 1’490.80 per spese di patrocinio
preprocessuale ritenendo l’assistenza del legale giustificata e la nota
adeguata.
- Con
il presente tempestivo gravame -presentato dall’avv. __________ al quale
__________ e __________ hanno conferito regolare procura come accertato da
questa Camera- i convenuti sono insorti contro il giudizio pretorile,
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto in
merito alla responsabilità dell’incidente, che deve essere ascritta alla
manovra di immissione nella circolazione posta in atto dall’istante senza
prestare la necessaria attenzione alla circolazione e più precisamente senza
rivolgere lo sguardo a sinistra ostacolando così il diritto di precedenza del
convenuto. I ricorrenti contestano inoltre l’accoglimento da parte del primo
giudice della pretesa di fr. 1’490.80 per spese legali preprocessuali,
ritenendo ingiustificato il ricorso a un legale prima dell’inoltro della
presente azione giudiziaria ritenuto che tutte le trattative sono stata
condotte dall’assicurazione protezione giuridica dell’istante.
Con
osservazioni 17 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame
chiedendo che ne venga dichiarata la temerarietà.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per
essere definita
come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che
un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso
scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile,
in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
- Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli
danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere
processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del
detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è
responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla
base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la
causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista
(per averle ostacolato la manovra di immissione nella circolazione a seguito
di un’azzardata e vietata manovra di superamento della doppia linea di
sicurezza), rispettivamente a quest’ultimo provare la colpa dell’istante (per
essersi immessa nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione alla
circolazione proveniente da sinistra).
- L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato
e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui
dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e
giustificata dalle risultanze istruttorie.
La
conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa del convenuto e
non quella dell’istante, non è arbitraria in quanto trova il giusto riscontro
nelle risultanze istruttorie. In merito alla dinamica del sinistro dalle stesse
è emerso quanto segue:
l’istante,
proveniente da una strada laterale regolata dal segnale dare precedenza, si è
regolarmente arrestata all’intersezione con Via __________ alla quale intendeva
accedere svoltando sulla sua sinistra (__________);
il
conducente __________, che si trovava a circolare su Via __________ proveniente
da sinistra rispetto alla posizione dell’istante, si è arrestato per
permetterle l’immissione nella circolazione (__________e __________);
l’istante,
accertatasi che alla sua sinistra la colonna dei veicoli era ferma mentre dalla
sua destra non proveniva nessun veicolo, si è immessa nella circolazione (cfr.
verbale di interrogatorio, doc. A);
il
convenuto __________, che seguiva il veicolo __________i, giunto in prossimità
di questo veicolo lo ha superato sulla sinistra oltrepassando così la doppia
linea di sicurezza che delimita le carreggiate (testi __________ e __________);
nell’eseguire
questa manovra il convenuto è entrato in collisione con il veicolo dell’istante
che in quel momento si trovava a metà della carreggiata (cfr. schizzo allestito
dalla polizia, doc. A).
In
una simile situazione, mentre la violazione delle norme della circolazione è
chiaramente emersa a carico del convenuto, con particolare riferimento alla
manovra di superamento della doppia linea di sicurezza vietata dall’art. 73
cpv. 6 lett. a OSS, lo stesso non si può dire per quanto concerne l’istante, a
carico della quale non è stata provata nessuna colpa, tantomeno quella di aver
eseguito una manovra di immissione nella circolazione senza prestare attenzione
alla circolazione proveniente da sinistra. Le conclusioni del primo giudice non
sono pertanto né difformi dalle risultanze istruttorie, né manifestamente
contrarie al diritto sostanziale: in particolare, pur ammettendo che l’istante
era debitrice della precedenza nei confronti dei veicoli che circolavano su via
__________ (art. 36 cpv. 2 LCS) ed era quindi tenuta ad effettuare la manovra
di immissione adottando ogni cautela (II CCA 22 aprile 1993 in re G.H. e
I.), dall’istruttoria non risulta che essa abbia avuto un comportamento contrario
a tale precetto: dalla sua destra non proveniva alcun veicolo e dall'altro
senso un veicolo prioritario sia era arrestato per permetterle l’immis-sione,
di modo che, in applicazione del principio dell’affidamento (art. 26 LCS) che
attenua il diritto di precedenza di cui si prevale il convenuto (Bussy &
Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n.
3.1.2 ad art. 36 LCS), essa non poteva aspettarsi il sopraggiungere da sinistra
di un veicolo in fase di sorpasso oltre la doppia linea di sicurezza.
- Merita
invece protezione la censura dei ricorrenti relativa all’ac-coglimento della pretesa
dell’istante concernente gli onorari e le spese del patrocinio preprocessuale,
quantificata in fr. 1’490.80 e meglio come risulta dalla nota 2 novembre 1998
dell’avv. __________ (doc. D).
Le
spese legali connesse con l'intervento di un legale prima dell’apertura del processo
e non comprese nelle ripetibili possono costituire un elemento del danno di cui
può essere chiesto il risarcimento alla condizione che sia provata la necessità
dell'intervento sia in relazione alla situazione personale, sia in relazione
alla natura del patrocinio che, a sua volta, dev'essere necessario, utile ed
appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97
II 259; Rep. 1989 p. 492; II CCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA,
10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio
1997 in re C./P.).
Nel
caso concreto, ritenuto l'intervento di un patrocinatore necessario e proporzionato
alle esigenze del caso, il primo giudice ha considerato irrilevante l'esistenza
di un rapporto di protezione giuridica poiché l'assicuratrice –pagate le
prestazioni di patrocinio– "sarebbe surrogata nei diritti
dell'istante". Rilevando, come aveva fatto in prima sede, che l'istante si
era immediatamente rivolta alla sua assicuratrice per la protezione giuridica e
che questa si era diligentemente occupata del caso, i ricorrenti indicano che
non v'è spazio per il risarcimento di ulteriori prestazioni di patrocinio.
Orbene, di questa situazione il primo giudice non si è verosimilmente avveduto:
in particolare, mentre la nota professionale dello Studio legale __________
(doc. D) reca l'indicazione delle parti coinvolte nell'incidente della
circolazione, essa non è intestata all'assicuratrice, ma nemmeno all'istante;
d'altra parte, risulta con ogni chiarezza che mandato è stato conferito all'avv__________
da parte di __________ perché tutelasse gli interessi di __________ (doc. G).
Non v'è pertanto nessun motivo per ritenere che questa abbia subito un
pregiudizio relativo alle prestazioni preprocessuali del suo legale, né ha
provato di aver dovuto in qualche modo retrocedere ad __________ le spese
affrontate in suo favore, ciò per peraltro contrasterebbe con il contenute di
una polizza assicurativa come quella in questione (II CCA 20.4.1999 in
re T.C. SA / B.). Né è contestato che l'avvocato abbia svolto le prestazioni
esposte nell’ambito di tale mandato, come attestano le numerose lettere all'incarto,
tutte spedite in copia anche alla società di protezione giuridica. Comunque, a
conforto di tale tesi, risulta anche che le prestazioni di cui alla nota
d'onorario (doc. D) corrispondono alla documentazione prodotta in causa da
__________ relativamente al periodo maggio – luglio 1998 (inc. richiamato). Se
ne deve concludere che il segretario assessore ha deciso in modo manifestamente
contrario alle prove assunte e che, su questo punto, il ricorso dev'essere
accolto.
-
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza che per la prima sede
deve essere suddivisa in ragione di 2/5 a carico dell’istante e 3/5 a carico
dei convenuti, mentre per questa sede la stessa va ripartita in ragione di 1/4
a carico dell’istante e 3/4 a carico dei convenuti.
-
La
richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso, non può
essere accolta già solo in considerazione dell’esito del gravame.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 17 maggio 1999 __________ e __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
In
parziale accoglimento dell’istanza il signor __________, __________, e la
__________, sono condannati in solido a pagare alla signora __________,
__________, la somma di fr. 3’057.30 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 1997.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 200.–, da anticipare
dall’istante, restano a suo carico per i 2/5 mentre la rimanenza dei 3/5 è
posta a carico dei convenuti in solido i quali rifonderanno pure in solido
all’istante fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per i 3/4 mentre la
rimanenza è posta a carico della resistente alla quale i ricorrenti verseranno
in solido fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster