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16.1999.45 ΓÇó Execution and objection removal became moot after withdrawal
16.1999.45Altro tribunale31 mag 1999Dismissed
The Ticino Civil Cassation Chamber held that, after the tax enforcement office withdrew the execution, the pending cassation appeal and the first-instance request for definitive objection removal had become moot. Both proceedings were struck from the docket. The court ordered no fees or costs, but awarded the appellant CHF 30 in compensation for the unnecessary appellate filing.
Art. 327 CPC et seq.; Art. 148 CPC; where the underlying enforcement is withdrawn during appellate proceedings, the appeal and the first-instance request for definitive objection removal lose their object and must be struck off ex officio. In such a situation, the court may waive fees and costs, while granting the appellant compensation for the useless procedural expense caused by the now-moot appeal (consid. in fine).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.45
Data decisione, Autorità: 31.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00045
Lugano 31 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 presentato da
contro
la sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 1999 da
(rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Biasca, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’499.35 a saldo dell’imposta federale diretta per il 1997;
che con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28 maggio u.s.;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).
Richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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