Partial provisional debt relief limited to CHF 598.45

16.1999.42Altro tribunale25 mag 1999Partially Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber partly upheld the debtor’s appeal against the justice of the peace’s judgment granting provisional debt relief. It confirmed that a loss certificate issued by the debt enforcement office constitutes an acknowledgment of debt under Art. 149(2) and Art. 82 SchKG, but held that the debtor had not plausibly shown payment by the documents produced. Ex officio, however, the court found that the loss certificate evidenced only CHF 598.45, so the provisional lifting of opposition was limited to that amount. No fees or compensation were charged.

Regest

Art. 149 cpv. 2 LEF; art. 82 LEF; provisional debt relief based on a loss certificate; scope of the title and debtor’s objections. A loss certificate constitutes an acknowledgment of debt and therefore supports provisional removal of opposition under Art. 82 LEF. The debtor must raise and immediately substantiate invalidating objections, in particular extinction of the debt, with objectively verifiable evidence. In debt-relief proceedings the court must examine ex officio, at every stage, whether the produced documents indeed establish a valid acknowledgment of debt and to what amount. Provisional relief may be granted only for the amount actually covered by the title; if the title proves a lower sum than claimed, the order must be limited accordingly (consid. 2-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.42

Data decisione, Autorità: 25.05.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00042

Lugano 25 maggio 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 aprile 1999 presentato da


contro

la sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 dicembre 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 18 dicembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 648.45 a saldo di un contratto di mutuo stipulato il 16 marzo 1987;

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 17 febbraio 1995;

che il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver pagato il debito posto in esecuzione;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni e respinta in quanto non comprovata l’eccezione di estinzione del debito, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 15 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di non aver considerato la documentazione dallo stesso prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito;

che preliminarmente deve essere rilevata l’identità tra la creditrice dell’importo posto in esecuzione, indicata nell’attestato carenza beni quale __________, e la procedente __________ __________, trattandosi della stessa società come da verifiche effettuate da questa Camera presso il competente Registro di commercio;

che secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa la propria domanda di rigetto vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;

che in presenza di un simile titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), ritenuto che queste devono essere sostanziate in modo perlomeno verosimile ossia mediante riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);

che come correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha reso verosimile di aver estinto il proprio debito, non potendo a tal fine bastare il documento dallo stesso prodotto (“Betreibungskarte”), dal quale non risulta la prova del pagamento dell’importo controverso, trattandosi di una domanda di esecuzione o documento analogo, anteriore alla procedura esecutiva in esame, sfociata nell’attestato carenza beni 17 febbraio 1995;

che poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è dato unicamente per l’importo di fr. 598.45 per il quale è stato rilasciato l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso limitatamente a questa somma;

che in considerazione della particolarità della fattispecie e delle ragioni del parziale accoglimento del ricorso, non si prelevano tasse e spese nè si assegnano ripetibili;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’importo per il quale sussiste valido titolo di rigetto dell’opposizione, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso 15 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Conseguentemente è rimossa in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 598.45, l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio nè si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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