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16.1999.33 ΓÇó Late objection to renewed financial standing cannot be raised later
16.1999.33Altro tribunale6 lug 1999Granted
The appellant challenged the refusal to grant provisional release of opposition in enforcement proceedings. The cassation court held that the debtor’s objection of no return to better fortune must be raised already with the opposition and cannot be invoked later in the release proceedings. The debt certificate therefore remained a valid provisional release title. The court annulled the peace judge’s decision and replaced it, granting the request only for CHF 406.30, corresponding to the amount covered by the certificate, but not for CHF 50 in enforcement costs. Costs of both instances were charged to the respondent.
Art. 265 cpv. 2 e 265a LEF; art. 82 cpv. 2 e 149 cpv. 2 LEF; opposition to renewed enforcement after a debt certificate and late objection of no return to better fortune. The debtor must assert and substantiate the objection of lack of renewed solvency already when filing the opposition; if omitted, it is forfeited and cannot be cured in release proceedings (consid. 3). A debt certificate constitutes a valid provisional release title only for the amount it covers; enforcement costs not supported by that title are excluded. In cassation, the court may itself substitute the lower judgment where the conditions of art. 332 cpv. 2 CPC are met.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.33
Data decisione, Autorità: 06.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00033
Lugano 06 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 marzo 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 febbraio 1999 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE
no__________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 23 febbraio 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 406.30 oltre accessori;
che a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni 5 ottobre 1995 emesso dall’Ufficio esecuzioni di Schlieren;
che l’escusso si è opposto all’istanza sollevando l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accolta l’eccezione proposta dall’escusso, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo, sebbene sollevata tardivamente, l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento, una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, egli deve motivare tale eccezione già al momento in cui formula opposizione, così come figura peraltro sul formulario di notifica del precetto esecutivo (doc. C);
che se il PE non contiene nessuna motivazione, l’opposizione vale quale semplice contestazione della pretesa (Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 ad art. 265a LEF);
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’ecce-zione di non ritorno a miglior fortuna non può essere sollevata successivamente, in particolare non nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (Huber, op.cit., n. 3 ad art. 265a LEF);
che quindi, esclusa l’eccezione di cui all’art. 265a LEF siccome sollevata tardivamente, di fronte a un valido titolo di rigetto provvisorio –quale l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa la propria domanda (art. 149 cpv. 2 LEF)– e in assenza di ulteriori eccezioni atte a inibire il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), il giudice di pace avrebbe dovuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è dato unicamente per l’importo di fr. 406.30 per il quale è stato rilasciato l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso limitatamente a questa somma e non anche per le spese esecutive di fr. 50.–;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev’essere accolto e la vertenza decisa senza che sia necessario il rinvio degli atti al primo giudice ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 marzo 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Conseguentemente è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 406.30, l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Locarno.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 110.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a :
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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