Definitive debt relief requires identity between title and debtor

16.1999.2Altro tribunale1 feb 1999Granted

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a debtor’s cassation appeal against a peace justice judgment granting definitive debt relief for CHF 1,500 in recoverable costs. The appellant argued that she was not identical to the debtor named in the underlying 1996 Pretore judgment. The court held that, in definitive debt relief proceedings, the title’s executory quality must be examined ex officio, including identity of creditor, debtor, and claim. Since the file did not show identity between the debtor in the title and the pursued debtor, the appeal was granted, the lower judgment was annulled, and the application was dismissed. Costs were allocated against the respondent.

Massima Omnilex

Art. 80 LEF; definitive debt relief requires identity of creditor, debtor and claim between the enforcement title, the payment order and the application; the court must examine the executory quality of the title ex officio at every stage (consid. 3). If the title does not establish identity of the pursued debtor with the debtor named in the judgment, definitive debt relief must be refused. Under Art. 327 lit. g CPC, a manifest misapplication of substantive law justifies cassation; where the appeal is upheld and the record permits, the appellate court may decide the merits itself under Art. 332 cpv. 2 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.2

Data decisione, Autorità: 01.02.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00002

Lugano

  1. febbraio 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 1998 presentato nella forma dell’appello da


Contro

la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 novembre 1998 la __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’500.- pari alle ripetibili riconosciute all’istante con sentenza 17 maggio 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona, sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando di essere debitrice dell’importo posto in esecuzione;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 29 dicembre 1998 -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 5 cpv. 1 LOG e 17 LALEF- __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale attribuendo alla sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante l’eccezione dalla stessa sollevata, e neppure considerata dal giudice, circa la mancanza di identità tra la medesima e la debitrice indicata nella sentenza pretorile;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106-108);

che nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo ossia nella sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona __________e la debitrice indicata nel PE, ovvero l’escussa e qui ricorrente __________ i;

che il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF, deve quindi essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso 29 dicembre 1998 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 80.-.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico __________ il quale rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 100.- per questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive debt reliefidentity of debtorexecutory titlecassationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first judge wrongly granted definitive debt relief despite lack of identity between the debtor in the title and in the enforcement order.

Decisione estratta

The title lacked the required identity of debtor, so it could not support definitive debt relief.

Motivazione estratta

The court must examine ex officio whether the submitted title meets all requirements of Art. 80 LEF, including identity between creditor, debtor and claim in the title, the enforcement order and the application. The documents showed no identity between the debtor named in the 1996 judgment and the debtor pursued.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs for the cantonal appeal proceedings.

Decisione estratta

Costs were imposed on the respondent, who had to reimburse the appellant.

Motivazione estratta

Because the appeal was upheld and the lower judgment annulled, the respondent bore the costs and indemnity.

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