Nullity for violation of the right to be heard

16.1999.18Altro tribunale19 mag 1999Annulled

Sintesi

An employer challenged a justice-of-the-peace judgment awarding an employee CHF 1,328.20 for outstanding salary-related claims. The cassation court did not examine the substantive labor-law objections. It found that the file did not show a merits hearing before the justice of the peace after settlement talks failed. This omission violated the party’s right to be heard and caused nullity of the judgment. The case was remitted to the same judge for a new decision. No court fees or compensatory costs were awarded in cassation.

Regest

Art. 4 Cost; art. 142 lett. b, cpv. 2 CPC: wenn nach gescheiterter Vergleichsverhandlung die zur Hauptverhandlung nötige Wiederanrufung der Parteien unterbleibt, fehlt dem Beklagten die Möglichkeit zur Stellungnahme in der Sache; dies verletzt das rechtliche Gehör und führt zur Nichtigkeit des Urteils von Amtes wegen. Eine solche Verfahrensverletzung kann nicht durch nachträgliche materielle Prüfung des Rechtsstreits geheilt werden. Bei Nichtigkeit ist die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen; über die Kosten kann aufgrund der Umstände von einem Kostenbezug und von Parteientschädigungen abgesehen werden.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.18

Data decisione, Autorità: 19.05.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00018

Lugano 19 maggio 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ febbraio 1999 presentato da


__________, __________

contro

la sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di __________ __________ __________ nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 2 novembre 1998 da


__________, __________ (rappr. dal __________ __________ & __________, __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’328.20 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza __________novembre 1998 __________ __________ ha convenuto in giudizio __________ __________ - alle dipendenze del quale ha lavorato in qualità di fiorista dal 2 febbraio al 31 maggio 1998- al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’328.20 a saldo delle proprie pretese salariali per le vacanze e la tredicesima;

che in sede di discussione il convenuto, pur sollevando non meglio precisate perplessità in merito al termine di disdetta, ha proposto di versare la metà dell’importo fatto valere in giudizio;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo nel contempo giustificato, sulla base dell’art. 337 CO, il licenziamento notificato dalla lavoratrice il 30 maggio 1998 per il successivo 1° giugno a motivo della sua oggettiva impossibilità di riprendere il lavoro (doc. F), attestata mediante certificato medico (doc. G);

che con il presente tempestivo ricorso __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente eccepisce che la disdetta della lavoratrice era prematura non avendo rispettato il termine mensile di preavviso e che l'istante non ha dimostrato l'esistenza degli estremi per la risoluzione immediata del contratto. Rimprovera inoltre al giudice di pace di non aver applicato l'art. 327b CO;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che a prescindere dai motivi di fatto e di diritto per cui il ricorrente postula la cassazione della sentenza e dalla loro ricevibilità formale, questo giudice ritiene di dover annullare la sentenza impugnata;

che infatti dal verbale di udienza 15 dicembre 1998 non risulta che il contraddittorio sul merito della lite abbia avuto luogo, mentre si desume soltanto che in seguito a discussione -i cui termini restano oggettivamente ignoti- il convenuto ha formulato una proposta transattiva;

che, caduta la possibilità di un componimento bonale della vertenza con lo scritto 16 dicembre 1998 del SEI, il giudice di pace avrebbe dovuto recuperare l'incombente procedurale omesso, ricitando le parti per la discussione;

che così facendo egli ha negato al convenuto la possibilità di esprimersi sul merito della lite: giacché l'omissione concerne il diritto fondamentale della parte di essere sentita in giudizio (art. 4 Cost), la sentenza prolata su quella base è nulla in virtù dell'art. 142 lett. b CPC;

che la nullità di un atto dev'essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC);

che a questa mancanza il giudice non può supplire con un proprio esame della fattispecie che tenga conto di ogni eventuale eccezione della parte convenuta, come sembra aver fatto in questo caso, salvo contravvenire ad altre disposizioni processuali;

che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, al ricorrente non vengono riconosciute ripetibili di questa sede;

Per i quali motivi,

richiamato per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. La sentenza 1 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è nulla.

§ L'incarto è trasmesso allo stesso giudice perché proceda a un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________ __________ __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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