Justice of peace lacked subject-matter jurisdiction in tenancy debt dispute

16.1999.101Altro tribunale11 nov 1999Annulled

Sintesi

In a cassation appeal concerning a CHF 255 debt-disallowance request arising from a tenancy dispute over a garage box, the Civil Cassation Chamber held that the justice of peace lacked subject-matter jurisdiction. Because tenancy disputes are excluded from the justice of peace's competence and the action had to be pursued under ordinary procedure, the lower judgment was null. The court therefore did not examine the appellant's additional complaints about ultra petita reasoning or default interest. No costs or fees were imposed.

Regest

Art. 97 n. 3 CPC, art. 5 cpv. 2 lett. b LOG, art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; subject-matter jurisdiction must be examined ex officio at every stage of proceedings. Tenancy disputes fall outside the competence of the justice of peace, even when they arise in the context of a debt-disallowance action under art. 83 cpv. 2 LEF, which remains subject to ordinary procedure. A judgment rendered by a court lacking subject-matter competence is null; once such nullity is established, further cassation grievances become moot (consid. 2-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.101

Data decisione, Autorità: 11.11.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00101

Lugano 11 novembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali in sostituzione di Chiesa escluso

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da


rappr. dall'__________

contro

la sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 giugno 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 255.- risultante a

suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 7 giugno 1999,

domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 7 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________ per l'incasso di fr. 255.-, importo corrispondente alla pigione dovuta a quest’ultima per l’occupazione di un box di sua proprietà durante i mesi da febbraio ad aprile 1988;

che con istanza 16 giugno 1999 __________ ha chiesto il disconoscimento del menzionato debito, contestando di dover pagare le pigioni relative alle mensilità durante le quali non le è stato possibile utilizzare il box locato la cui porta basculante era difettata, tant'è che la stessa si è abbattuta sul suo veicolo cagionandole un danno pari a fr. 1'085.25;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un difetto nell'ente locato e l'oggettiva impossibilità per la conduttrice di poterne usufruire per i tre mesi in discussione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver giudicato ultra petita e di aver commesso arbitrio nel riconoscere all'istante gli interessi di mora dalla stessa non richiesti;

che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che nel caso di specie, trattandosi di un'azione di disconoscimento di un debito derivante da un rapporto di locazione la stessa, ancorché prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, è retta dalla procedura ordinaria (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 14 ad art. 83 LEF);

che di conseguenza il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29);

che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;

che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione di norme di procedura da parte del giudice (in particolare dell'art. 86 CPC);

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. La sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio è dichiarata nulla.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vice-presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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