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Numero d'incarto:
16.1998.9
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00009
Lugano
7 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 gennaio 1998 presentato da
(patr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 9 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 9 dicembre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 932.50 oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 dicembre
1997 il __________ di __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 932.50 corrispondenti alle spese sostenute per
l’immatricolazione in Svizzera di un veicolo di proprietà del convenuto e da
questi ceduto all’istante a parziale pagamento del prezzo di un nuovo veicolo
da questi acquistato presso lo stesso;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato
al contraddittorio;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale per aver riconosciuto nella documentazione prodotta
dall’istante la sussistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82 LEF;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente, oggetto della procedura che oppone le parti non
è una domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, per la quale non è
indubbiamente dato un valido titolo, bensì un’azione ordinaria basata sugli art.
291 segg. CPC;
che
sulla procedura seguita non vi sono dubbi né possibilità di equivoco: non
chiedeva il rigetto dell’opposizione l’istanza 9 dicembre 1997, né il giudice
di pace –agendo correttamente– non ha adottato la procedura sommaria;
che
quindi, tralasciando siccome non pertinenti le contestazioni ricorsuali in
merito all’assenza di un valido riconoscimento di debito, le ulteriori
argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza, sollevate dal
ricorrente non possono essere ritenute, siccome proposte per la prima volta in
questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che all’istante, che non
ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di
questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 gennaio 1998 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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