Cassation appeal void for insufficient reasoning

16.1998.84Altro tribunale20 lug 1998Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appellant's 4 July 1998 cassation appeal void. The court held that the filing failed to satisfy the mandatory reasoning requirements of Art. 329 CPC because it did not identify concrete factual or legal errors in the peace judge's decision, but merely repeated the appellant's substantive disagreement with the debt. As an additional point, the court noted that the objections raised would in any event be irrelevant in a definitive opposition-lifting proceeding under Art. 81 LEF. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; ricorso per cassazione privo delle necessarie conclusioni e dei motivi di fatto e di diritto: nullità. Il gravame deve indicare in modo sufficiente il motivo di cassazione e confrontarsi con l'accertamento o con l'applicazione del diritto impugnati; non basta la mera reiterazione delle ragioni sostanziali già opposte in causa. In via abbondanziale, nel rigetto definitivo dell’opposizione il giudice esamina soltanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo e le eccezioni tassative dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che devono essere provate documentalmente dal debitore; eccezioni diverse sono irrilevanti (consid. 2-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.84

Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00084

Lugano 20 luglio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 luglio 1998 presentato da


contro

la sentenza 1° luglio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 giugno 1998 da


(rappr. dalla Cassa del _____________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. _____________ dell’UEF di _______, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 giugno 1998 la _________, per il tramite della Cassa del _____________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a suo carico con decisione 8 gennaio 1998;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 8 gennaio 1998 del _____________ alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 4 luglio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 luglio 1998 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire il motivo per il quale non ritiene di dover pagare l’importo posto in esecuzione;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

che a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sull’esistenza di un titolo esecutivo e sull’eventuale benfondato di eventuali eccezioni allo stesso contrapposte, eccezioni enumerate in modo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale l’opposizione è mantenuta solo se l’escusso prova con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto, eccezioni mai prospettate nel caso concreto;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 1998 di _____________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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