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16.1998.77 ΓÇó No valid debt acknowledgment for provisional opposition dismissal
16.1998.77Altro tribunale22 ott 1998Granted
The creditor appealed a judgment of the Justice of the Peace that had provisionally dismissed opposition only up to CHF 800 in a debt enforcement case. The Civil Cassation Chamber held that the record did not contain a valid debt acknowledgment within the meaning of Art. 82 LEF: there was no clear and unconditional promise to pay a fixed sum, and the debtor’s mention of a possible CHF 800 reimbursement was merely a conditional settlement proposal that had never been accepted. The appeal was therefore allowed, the lower judgment annulled, and the application for provisional dismissal rejected. Costs were allocated to the applicant at first instance and to the appellant on appeal; no party compensation was awarded.
Art. 82 LEF; provisional dismissal of opposition requires a valid debt acknowledgment. A recognitio debiti must express, in clear, explicit and unconditional terms, the debtor’s will to pay a determinate sum to a determinate creditor. A mere settlement proposal or conditional offer, especially one dependent on acceptance by the creditor, does not constitute a liquid acknowledgment and cannot sustain provisional dismissal. The court must examine ex officio whether the produced documents meet these requirements; if they do not, the application must be rejected. When the cassation court annuls the lower judgment for erroneous application of substantive law, it may decide the merits itself under Art. 332 cpv. 2 CPC (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.77
Data decisione, Autorità: 22.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00077
Lugano 22 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 giugno 1998 presentato da
Contro
la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 marzo 1998 _____________, titolare di un negozio di abbigliamento che si riforniva presso la ditta
_____________ di ______, ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’795.05, pari al controvalore di merce rimasta invenduta presso l’istante e da questa restituita all’escussa;
che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo che a suo dire l’escussa avrebbe riconosciuto in sede di contraddittorio;
che con atto ricorsuale 4 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del medesimo;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che il riconoscimento di debito deve in ogni caso contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);
che nella fattispecie non vi è agli atti nessun documento con il quale l’escussa si sarebbe dichiarata disposta a pagare all’istante una determinata somma di denaro;
che simile dichiarazione non può neppure essere dedotta dal verbale di contraddittorio nel quale la convenuta sostiene unicamente di aver proposto all’istante il rimborso di fr. 800.- a liquidazione di loro reciproche pretese, proposta che quest’ultima non avrebbe accettato;
che anche volendo parificare questa dichiarazione a un riconoscimento di debito, lo stesso non sarebbe comunque liquido trattandosi di un riconoscimento condizionato alla sua accettazione da parte dell’istante, accettazione che di fatto questa non risulta aver manifestato: da qui la caducità della proposta come tale (Panchaud/Caprez, op.cit., § 16);
che quindi, a prescindere dal contenuto del ricorso, la sentenza del giudice di pace deve essere annullata siccome frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell’art. 82 LEF;
che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC questa Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito;
che poiché il ricorso viene accolto per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, alla stessa non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede, peraltro neppure richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 4 giugno 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 95.- e le spese di fr. 10.-, da
anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di _____________.
Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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