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Numero d'incarto:
16.1998.60
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00060
Lugano
18 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 8 maggio 1998 presentato da
Contro
la sentenza 20
aprile 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 17
settembre 1997 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 14 agosto 1997
dell’Ufficio di
conciliazione di Locarno con la conseguente condanna dei convenuti al
pagamento di fr.
1’794.85, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con decisione 14 agosto 1997 l’Ufficio di conciliazione
di Locarno, in parziale accoglimento dell’istanza 12 maggio 1997 presentata da
__________ -che hanno occupato un appartamento di proprietà di _____________ a
__________ dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1996- ha decretato a loro favore la
liberazione del deposito di garanzia di fr. 1’500.- oltre interessi, dedotti
fr. 566.05 riconosciuti alla locatrice a titolo di parziale risarcimento danni;
che
con scritto 17 settembre 1997 _____________ ha adito il pretore postulando
l’annullamento della predetta decisione e il conseguente integrale
riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie per complessivi fr. 1’794.85;
che
i convenuti si sono opposti all’istanza contestando di aver cagionato danni
all’ente locato, danni la cui notifica sarebbe in ogni caso tardiva;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata la tempestività della notifica
unicamente per quanto attiene al danneggiamento delle pareti e del soffitto, ha
posto a carico dei conduttori il pagamento di fr. 629.15 quale partecipazione
alle spese di ritinteggio dell’ente locato; egli ha inoltre riconosciuto ai
conduttori l’importo di fr. 147.50 pari agli interessi che la cauzione avrebbe
loro fruttato se regolarmente depositata su un conto bancario, di modo che ha
condannato _____________ a restituire ai convenuti l’importo di fr. 1’018.35;
che
con atto ricorsuale 8 maggio 1998 _____________ è insorta contro il giudizio
pretorile;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 maggio 1998 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme
di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a
sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il deposito
di garanzia rivendicato da controparte;
che
quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti per annullare il giudizio impugnato;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 novembre 1997 di _____________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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