Cassation appeal dismissed as time-barred

16.1998.57Altro tribunale19 giu 1998Inadmissible

Sintesi

The Chamber of Civil Cassation of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against the Lugano district judge’s ruling on debt-enforcement opposition relief was late. Service of the first-instance judgment was validly effected by registered mail at the appellant’s domicile, and the judgment was deemed notified after the seven-day postal holding period because it was not collected. As a result, the 10-day cassation deadline had expired long before the appeal was posted on 29 April 1998. The chamber therefore declared the appeal inadmissible and imposed no court fees or costs.

Regest

Art. 22 cpv. 1 LALEF; art. 388 cpv. 3, 124 cpv. 1, 313 bis e 331 cpv. 1 CPC; service by registered mail and cassation deadline: where a judicial decision is sent by registered post and not collected, notification is deemed completed on the last day of the seven-day postal holding period. The cassation term begins thereafter and is not extended by the addressee’s later actual knowledge. An appeal filed after expiry of the 10-day term is inadmissible and may be dismissed summarily without inviting the opposing party to respond when the defect is manifest.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.57

Data decisione, Autorità: 19.06.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00057

Lugano 19 giugno 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 presentato da


Contro

la sentenza 19 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 novembre 1997 da


patr. dall’avv.


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al ____________________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice che ha rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 400.– oltre accessori, e in via provvisoria per fr. 7’492.– oltre accessori,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 5 novembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 7’892.– oltre accessori, di cui fr. 7’492.– a saldo di pigioni di spettanza dell’istante per il periodo 1992-93, e fr. 400.– a titolo di ripetibili riconosciute all’istante nell’ambito di procedure giudiziarie che la opponevano alla convenuta in relazione ai contratti di locazione di un appartamento e di un parcheggio sottoscritti dalle parti;

che con sentenza 19 gennaio 1998 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5 ha accolto l’istanza della __________ rigettando l’opposizione in via provvisoria per fr. 7’492.– e in via definitiva per fr. 400.–;

che con atto ricorsuale 29 aprile 1998 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l’adegua-mento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) nonché in conformità con l’art. 388 cpv. 3 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che la ricorrente sostiene di aver ricevuto la sentenza pretorile solo il 4 aprile 1998, sennonché dalla distinta delle raccomandate della Pretura risulta che questa le è stata notificata al suo domicilio di __________ con invio raccomandato n. __________del 19 gennaio 1998, quindi in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;

che la raccomandata contenente la sentenza qui dedotta in cassazione non è effettivamente stata ritirata dalla destinataria ma rinviata al mittente;

che in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);

che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

(data del timbro postale 29 aprile 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente scaduto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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