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Numero d'incarto:
16.1998.53
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00053
Lugano
18 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
dr. __________
Contro
la
sentenza 31 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 9 febbraio 1998 nei confronti di
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
26 settembre 1991 __________, proprietario dello stabile edificato sulla
__________, ha concluso un contratto di locazione con la ditta __________
avente per oggetto i locali siti al piano terreno (doc. A).
A
seguito del decesso del locatore, nel rapporto di locazione è subentrata
l’erede __________.
Con
istanza 9 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 4’260.– corrispondenti alla pigione per i
mesi da aprile a dicembre 1997 oltre alle spese accessorie. A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 26
settembre 1991 (doc. A).
Al
contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la richiesta
di pagamento delle pigioni dovendosi ritenere concluso il rapporto di locazione
per il 1° aprile 1997, data a far tempo dalla quale la __________ era intenzionata
a subentrare nel contratto, rispettivamente a concluderne uno nuovo con la locatrice.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo che
l’escussa abbia sufficientemente comprovato delle eccezioni atte ad infirmare
il riconoscimento di debito, con particolare riferimento alle trattative sorte
tra l’istante e la ditta __________ per la nuova locazione dei locali.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale per aver ritenuto comprovate delle eccezioni atte a infirmare
il riconoscimento di debito, in particolare per aver ritenuto vincolante il
contratto unicamente sino al 1° aprile 1997.
Con
osservazioni 18 maggio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di
locazione sottoscritto dalle parti il 26 settembre 1991 (doc. A), che di
principio costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190).
- In
virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe
all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce
in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi
(Rep
1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK
1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).
Controverso
nella fattispecie è il fatto di sapere se le contestazioni sollevate dall’escussa
in merito alla restituzione anticipata dei locali a dipendenza delle trattative
instaurate tra la locatrice e la ditta __________ siano tali da invalidare il
riconoscimento di debito di cui al doc. A.
La
conclusione del primo giudice non è al proposito arbitraria.
Dagli
atti si evince che tra le parti vi sono state trattative per la locazione dei
locali alla ditta __________–locazione alla quale quest’ultima ha in seguito
rinunciato– mentre non risulta se a dipendenza di queste trattative esse abbiano
inteso mantenere il contratto originario di locazione e se del caso per quale
durata.
Infatti,
agli scritti della conduttrice con i quali questa ha manifestato di volersi
dipartire dal contratto a far tempo dal 1° aprile 1997 (doc,. C, E), non corrispondono
quelli della locatrice che inizialmente non si è opposta alla liberazione dei
locali da parte di quest’ultima, essendo sua intenzione di stipulare un nuovo
contratto con la ditta __________ (doc. D), mentre in un secondo tempo ha
ritenuto vincolante il contratto sino al 30 giugno 1997 (doc. H e K), per poi
prevalersi in causa di un contratto con verosimile scadenza al 31 dicembre
1997.
Queste
differenze non permettono di ritenere sufficientemente liquido il titolo prodotto
a valere quale riconoscimento di debito. In altre parole, dalla documentazione
in esame, la situazione giuridica non appare sufficientemente chiara. Discorso
analogo vale per quanto riguarda il credito per spese accessorie i cui conteggi
dipendono dalla parziale occupazione dei vani locati e dall’incerta durata del
contratto.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
- Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.– già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente
l’importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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