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16.1998.45 ΓÇó Appeal against interlocutory decree held inadmissible
16.1998.45Altro tribunale15 apr 1998Inadmissible
In a labour dispute concerning unpaid wages, the appellant challenged a pretore's decree refusing restitution in integrum for omission to indicate facts and evidence. The Civil Cassation Chamber held the remedy inadmissible because the underlying dispute belonged to the pretore's inappealable jurisdiction and interlocutory decrees in such cases cannot be appealed; the proper extraordinary remedy is cassation against final decisions. The court therefore declined review on the merits and ordered the proceeding free of judicial fees and costs, with no party compensation.
Art. 327 CPC, in conjunction with Art. 382 cpv. 2 CPC and Art. 141 CPC; admissibility of appeal against interlocutory decrees in proceedings falling within the pretore’s inappealable jurisdiction. In cases subject only to cassation, the ordinary appeal is excluded not only against final decisions but also against procedural decrees rendered in the course of the proceedings. Cassation remains available for procedural defects, including violations of the right to be heard. The mere reference in Art. 141 CPC to appealability does not confer a general right of appeal. Under Art. 313bis CPC, the cassation court may dispose summarily of manifestly inadmissible submissions. Costs follow the special rule cited in Art. 417 lett. e CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.45
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00045
Lugano 15 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’impugnazione 3 aprile 1998 presentata nella forma dell’appello da
patr. dall’avv. __________
contro
il decreto 25 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da
patr. dall’avv. __________
con il quale il pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa
indicazione di fatti o prove presentata dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa promossa da __________ nei confronti della ex datrice di lavoro __________ tendente all’incasso di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali, il pretore ha emanato il decreto 25 marzo 1988 con il quale ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e prove presentata dalla convenuta;
che con atto ricorsuale 3 aprile 1997 __________ è insorta contro il predetto decreto postulandone l’annullamento con conseguente ammissione delle prove da lei indicate nell’istanza di restituzione in intero 18 marzo 1998;
che la vertenza che oppone le parti rientra nelle competenze inappellabili del pretore (art. 416 e 15 CPC e 13 LOG);
che secondo l’art. 327 CPC sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia le decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 20);
che nelle cause inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, non v’è possibilità di appellazione contro i decreti decisi in corso di procedura, sia perché l’art. 327 CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori di procedura -in specie della lesione del diritto di essere sentiti (lett. e)- sia in applicazione analogica dell’art. 382 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 3);
che l’appellabilità sancita dall’art. 141 CPC non ha pertanto carattere generale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 141 n. 2);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamate le norme qui menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso 3 aprile 1998 di __________ è irricevibile.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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