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Numero d'incarto:
16.1998.4
Data decisione, Autorità:
04.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00004
Lugano
4 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la sentenza 14 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1996 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’412.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 2 maggio 1996 lo studio tecnico __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’412.90 a saldo della nota emessa
il 14 giugno 1993 (doc. A) per l’allestimento di un progetto di massima e un preventivo
dettagliato delle opere necessarie per la ristrutturazione dello stabile in cui
si trova il __________, preventivo sulla base del quale il convenuto avrebbe
poi deciso se acquistare o no l’edificio. A detta dell’istante l’incarico di
procedere in tal senso gli sarebbe stato conferito da __________, presentatosi
come rappresentante del convenuto.
Questi
si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva,
ossia l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’istante, rapporto che
sarebbe invece venuto in essere con __________ che ha incaricato l’istante
dell’esecuzione del preventivo oggetto della fatturazione controversa.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali ha considerato emergere che il convenuto ha incaricato __________
di contattare l’istante al fine di valutare i costi necessari per la
ristrutturazione dello stabile che egli intendeva acquistare, ha concluso al
perfezionamento di un contratto di mandato tra l’istante e il convenuto,
rappresentato in queste trattative da __________. Per quanto ne è
dell’estensione del mandato e della relativa mercede, il primo giudice ha
ritenuto che il rappresentante ha agito entro i limiti dei poteri di
rappresentanza conferitigli e che l’arch. __________ non è andato oltre il mandato affidatogli, ragioni per le quali
egli ha posto interamente a carico del convenuto il pagamento della nota di
quest’ultimo.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento siccome viziato da errori formali, perchè il primo
giudice non ha deciso preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva dallo stesso sollevata e perchè ha sentito il teste __________ senza
delazione di giuramento. Per quanto riguarda l’arbitraria valutazione delle
prove, il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver fatto
propria la tesi di parte istante basandosi sulla deposizione del teste
_________ -ancorché interessato all’esito della lite- nonostante la stessa
parte istante abbia riconosciuto in quest’ultimo, e non nell’insorgente, il
proprio partner contrattuale.
Con
osservazioni 2 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Controversa in questa sede è la legittimazione passiva del convenuto,
ovvero il fatto di sapere se il contratto sulla base del quale l’istante
rivendica il pagamento delle proprie prestazioni professionali e da lui
concluso con __________, gli sia opponibile.
In
linea di principio, chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa
contrattuale deve dimostrare l’esistenza dell’asserto contratto nonché la
congruità della sua pretesa (art. 8 CC; per tante: II CCA 10 aprile 1997
in re J./K.).
Inoltre,
la parte che sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato per mezzo
dell’intervento di una terza persona, deve portare la prova delle circostanze
fattuali la cui valutazione giuridica conduce a tale risultato (II CCA
29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA), ovvero
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza (Watter, in Comm. di
Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO).
Nel
caso di specie, se è ben vero che la parte istante ha sempre condotto le
trattative con __________, inviando a quest’ultimo tutta la corrispondenza, il
resoconto del suo operato nonché la fattura litigiosa e relativa procedura di
incasso (doc. Q, S, T, V, Z, CC, EE e 9), è altrettanto vero che le tavole
processuali permettono di condividere la diversa tesi proposta dall’istante in
questa procedura giudiziaria e fatta propria dal primo giudice.
Dalle
stesse è infatti emerso:
– che
interessato all’acquisto del __________ era sicuramente il convenuto e non
__________, tant’è che è lo stesso __________ ad essersi rivolto alla
__________ chiedendo informazioni sull’immobile (doc. 2, risposte 1, 7 e 8 IF
convenuto), ed è lo stesso __________ che ha giustificato questo suo interesse
al fine di recuperare un suo credito nei confronti della precedente proprietaria
(doc. BB);
– che
il convenuto ha confermato di aver aderito alla proposta di __________ di
interpellare l’arch. __________ per affidargli la valutazione dell’immobile (risposta
7 IF convenuto);
– che
è lo stesso convenuto ad aver messo a disposizione dell’istante le chiavi dello
stabile affinché questi procedesse alla sua valutazione (risposta 4 IF convenuto);
– che
per quanto attiene al tema del contendere, ossia la remunerazione dell’arch.
__________, il convenuto era ben conscio di dover remunerare l’esperto per il
suo intervento (doc. BB), remunerazione che comunque egli pensava poter operare
“con un pranzo o una bottiglia di vino” (risposta 7 e 8 IF convenuto);
– che
il lavoro dell’arch. __________ è stato anche utilizzato dal convenuto il quale,
saputo a quanto potevano ammontare i costi per la riattazione dello stabile, ha
rinunciato all’acquisto (cfr. deposizione __________)
Queste
risultanze, che evidenziano il ruolo decisivo avuto dal convenuto nel conferimento
dell’incarico all’istante, bastano a suffragare la conclusione del primo
giudice secondo la quale debitore delle pretese dell’istante può essere
considerato il convenuto. Il fatto, sottolineato dal ricorrente, che altre
emergenze processuali confermerebbero la tesi opposta secondo la quale debitore
delle pretese fatte valere in giudizio sarebbe __________, non basta per
dimostrare che la sentenza dedotta in cassazione sarebbe arbitraria, ovvero
insostenibile.
- Per
quanto attiene alla censura di natura formale attinente alle modalità di
assunzione del teste __________, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente
l’audizione del teste è avvenuta in modo regolare e conforme alle norme del
CPC. Prima di procedere all’assunzione del teste il primo giudice ha infatti
evidenziato l’esistenza di un interesse di quest’ultimo all’esito della lite -
interesse
pacificamente ammesso anche dal convenuto- ragione per la quale ha proceduto
alla sua audizione senza delazione di giuramento, conformandosi così all’art.
229 n. 3 CPC. Il fatto di aver menzionato nel verbale il motivo per il quale il
teste veniva sentito senza delazione di giuramento, rende del tutto superflua
l’emanazione di un’ordinanza (art. 231 cpv. 1 CPC) come preteso dal ricorrente.
Comunque sia, il preteso mancato ossequio dell’art. 231 cpv. 1 CPC non comporta
nessun tipo di sanzione (art. 238 bis CPC).
Infondata
è pure la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto
decidere mediante decreto l’eccezione
di
carenza di legittimazione sollevata dal convenuto.
L’art.
99 CPC, che il ricorrente ritiene essere stato violato, accorda al giudice la facoltà
di ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali,
decidendoli mediante decreto (art. 100 CPC). Sennonché, l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva non rientra in questa casistica trattandosi di una
questione di merito che deve essere decisa con giudizio definitivo (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 2 ad art. 181).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 13 gennaio 1998 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere a
__________ l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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