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16.1998.130 ΓÇó Cassation appeal rejected as time-barred
16.1998.130Altro tribunale11 dic 1998Inadmissible
The civil cassation chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's cassation complaint against a Bellinzona pretore judgment on salary claims was untimely. Applying the 10-day appeal period and the presumption of postal notification, the court found that the latest possible notification date was 1998-11-17, making the 1998-11-30 filing late. The court added that the appeal would in any event have been formally deficient because it did not state proper requests or reasons. The appeal was declared inadmissible, and no court fees were charged.
Art. 398 cpv. 1, 131 cpv. 1 e 3, 124 cpv. 1, 169 cpv. 1 lett. d CPC; ricorso per cassazione contro sentenza resa nella procedura speciale per salari e mercedi: il termine di 10 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione e, in difetto di prova contraria, la notificazione di una decisione inviata per raccomandata si presume avvenuta con il ritiro o, al più tardi, allo spirare del termine di giacenza postale. Se il gravame è spedito dopo la scadenza del termine, esso è irricevibile. Inoltre, il ricorso per cassazione deve contenere le conclusioni e i motivi di fatto e di diritto, con indicazione del motivo di cassazione invocato; l'inosservanza di tali requisiti ne comporta la nullità o comunque l'inammissibilità. La Camera può statuire con breve motivazione e senza osservazioni della controparte quando il rimedio sia inammissibile o manifestamente infondato (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.130
Data decisione, Autorità: 11.12.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00130
Lugano 11 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 novembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 9 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 24 luglio 1998 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice per fr. 3’947.- oltre interessi del 5% dal 17 novembre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che statuendo il 9 novembre 1998, il pretore, accertato il benfondato della pretesa dell'istante sulla base delle risultanze istruttorie all’assunzione delle quali il convenuto non ha partecipato, ha accolto l’istanza per fr. 3’947.- oltre interessi;
che con atto ricorsuale datato 30 novembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone il riesame;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che, salvo prova del contrario, la sentenza pretorile dev'essere considerata notificata per invio postale raccomandato, così come previsto dall'art. 124 cpv. 1 CPC;
che allora, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia tenendo conto dell’eventuale ritiro dell’invio dopo il periodo di giacenza di sette giorni (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01), la sentenza dedotta in cassazione, intimata dalla pretura il 9 novembre 1998, dev'essere considerata notificata al più tardi il 17 novembre 1998;
che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data del timbro postale 30 novembre 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;
che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non ossequia i requisiti posti dall’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 novembre 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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