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16.1998.124 ΓÇó Debt acknowledgment cannot be based on the enforcement order alone
16.1998.124Altro tribunale12 nov 1998Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a justice-of-the-peace judgment in summary debt-enforcement proceedings. The lower court had granted provisional lifting of opposition for CHF 1,356 solely on the basis of the enforcement order and the debtor’s absence from the hearing. The chamber held that an enforcement order is not a debt acknowledgment under Art. 82 LEF and that non-appearance does not amount to an implicit admission; the court must decide on the file. The judgment was annulled and replaced with a rejection of the request, with the applicant bearing the CHF 150 court fee and no costs awarded against the respondent.
Art. 82 LEF; art. 327 lett. g CPC; art. 20 cpv. 4 nuova LALEF; provisional lifting of opposition and scope of review on cassation. An enforcement order issued by the enforcement office on the basis of the creditor’s application does not constitute a valid acknowledgment of debt, since it does not express the debtor’s will to pay a specific sum. In proceedings for provisional lifting, the court must examine ex officio at any stage whether the documents produced amount to a sufficient acknowledgment of debt. The debtor’s non-appearance at the hearing cannot be construed as an implicit acknowledgment; if a party defaults, the judge must decide on the basis of the file. A manifestly incorrect application of Art. 82 LEF justifies annulment under Art. 327 let. g CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.124
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00124
Lugano 12 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da
rappr. dall’amministratore unico __________
Contro
la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 luglio 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 luglio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’356.-;
che al contraddittorio indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in particolare:
che la mancata comparsa dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre all'istanza di rigetto";
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante, ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del debito;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);
che quindi nello stesso non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del fondamentale concetto surriferito;
che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);
che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;
che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che tuttavia, a dipendenza della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla parte resistente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,
rimane a suo carico.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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