Scope and duration of mandate for trademark registration costs

16.1998.117Altro tribunale12 apr 1999Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Lugano Pretura judgment ordering reimbursement of CHF 2,144.90 for expenses incurred in German trademark-registration proceedings. The appellant argued that the mandate did not cover the German lawyer’s work and had ended in 1995. The court held that the signed power of attorney broadly authorized the mandate holder to act before patent and administrative/judicial authorities and to appoint substitutes, so the foreign lawyer’s intervention was included. It also held that, absent revocation, the mandate continued until completion. Costs were placed on the appellant.

Regest

Art. 327 let. g CPC; Art. 395 CO; mandate, scope of authority and duration, subdelegation, arbitrariness review: a cassation court intervenes only if the appreciation of evidence is manifestly unsustainable. The meaning of the mandate is primarily determined by the wording of the written authorization; where the power of attorney expressly authorizes representation before administrative and judicial authorities and permits substitution, the mandatary may engage a substitute for measures necessary to achieve the agreed purpose. Unless revoked, a mandate continues until its completion; alleged failure to receive a continuation letter is irrelevant if no proof shows that periodic client information was a condition of continuation (consid. 4-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.117

Data decisione, Autorità: 12.04.1999, CCC

Incarto n. 16.98.00117

Lugano 12 aprile 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 presentato da


(patr. dall’avv. __________)

Contro

la sentenza 22 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 luglio 1998 da


(patr. dallo studio legale __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’144.90 oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 3 marzo 1993 __________ ha incaricato il __________ –al quale è poi subentrata – di procedere a quanto necessario per la registrazione del marchio internazionale “ ” in Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Austria e Germania (doc. B). Poiché le operazioni di registrazione in quest’ultimo Paese sono state contrastate da opposizioni sollevate da terzi (doc. E), la __________ ha intrapreso i passi necessari per tutelare gli interessi della sua mandante e ottenere la contestata registrazione. A tal fine è stato necessario adire, per il tramite dell’avvocato tedesco __________, le competenti autorità in Germania, ciò che ha generato costi per complessivi fr. 2’144.90 (doc. S e Z), di cui __________ ha chiesto la rifusione a __________ con istanza 20 luglio 1998.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver autorizzato i passi da questa intrapresi in Germania, e meglio quelli successivi alla sua esplicita autorizzazione del 6 giugno 1994 (doc. H) richiestale dalla mandataria medesima. Non essendole mai pervenuto lo scritto 12 dicembre 1995 dell’istante, relativo alla continuazione della pratica (doc. P), la convenuta ha ritenuto estinto il mandato affidato a quest’ultima al ricevimento della sua lettera 19 luglio 1995 e relativa nota d’onorario (doc. L e M), dalla stessa debitamente saldata.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sul contenuto della procura sottoscritta dalla convenuta il 3 marzo 1993 (doc. B) che prevedeva espressamente la conclusione del mandato –relativo alla registrazione del marchio internazionale “__________ ” in Francia, Italia, Germania, Spagna e Austria– salvo disdetta esplicita da parte della mandante, ha ritenuto giustificata la pretesa dell’istante per il fatto che la convenuta non ha mai revocato l’incarico conferito, se non il 4 dicembre 1997 (doc. T). Sino a questa data l’istante può quindi pretendere la remunerazione delle prestazioni svolte a favore della convenuta e sulla cui bontà questa non ha peraltro mai espresso riserve.

.

  1. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare quelle destinate a stabilire il contenuto del mandato conferito all’istante. A mente della ricorrente e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il mandato non comprendeva anche le prestazioni svolte dall’avv. __________, che non ha agito in subdelega dell’istante bensì in virtù di altro e diverso mandato conferitogli direttamente con la sottoscrizione della procura 6 giugno 1994 (doc. H) e avente per oggetto la stesura di un ricorso contro il rifiuto provvisorio di registrazione del marchio in Germania. Presentato quell’allegato, il mandato doveva ritenersi concluso salvo nuovo incarico che in concreto non è mai stato conferito. In ogni caso, un’eventuale pretesa dell’avv. __________ sarebbe assoggettata al diritto germanico e non svizzero. Per quanto attiene alla durata dell’incarico conferito all’istante, la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto concluso il medesimo con la lettera 19 luglio 1995 (doc. L), ciò a maggior ragione se si considera che questa è giunta a destinazione quando il termine per ricorrere era già scaduto. L’insorgente censura inoltre la conclusione del primo giudice là dove ritiene necessaria la disdetta esplicita del mandato.

Con osservazioni 10 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

  1. Introduttivamente la ricorrente accenna al fatto che il mandato era stato da lei affidato all’avv. __________ e non all’istante. La questione potrebbe essere rilevante nel caso in cui –a prescindere dalla non avvenuta contestazione in prima sede– il giudice dovesse esaminare la legittimazione attiva di __________. Non è però così: infatti, a dipendenza dell’indiscussa ricezione e accettazione dello scritto 19 luglio 1995 di __________ (doc. L), la ricorrente ha acconsentito (o ha dato prova di avere acconsentito) a che quella società fosse subentrata all’avv. __________ nello svolgimento del mandato.

  2. Controversa nella fattispecie è essenzialmente l’estensione del mandato conferito all’istante, ossia se questo comprendesse anche le prestazioni svolte da terzi, e meglio quelle prestate dall’avv. __________ e comunque chiaramente destinate ad ottenere la registrazione del marchio in Germania, e se quello stesso incarico si estendesse anche alle prestazioni svolte dopo il 19 luglio 1995.

Al proposito, la conclusione del primo giudice che ammette il principio della remunerazione dell’attività svolta dall’istante e dall’avv. __________ dopo il 19 luglio 1995, non è arbitraria siccome trova riscontro nelle risultanze istruttorie.

Infatti, la volontà delle parti emerge innanzitutto dal testo delle loro pattuizioni, ovvero, in concreto, dalla procura sottoscritta dalla convenuta (doc. B). Dalla stessa si evince che scopo dell’incarico era quello non solo di procedere al deposito della domanda di registrazione di un marchio internazionale, come appare nell’indicazione generica d’intestazione del formulario/procura, ma –in specie– di rappresentare il sottoscrittore dello stesso davanti all’ufficio dei brevetti e a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, così come a nominare un sostituto con poteri generali o parziali; il tutto al fine dell’ottenimento o del mantenimento della protezione richiesta (doc. B). Il tenore della procura, che lascia un ampio margine di manovra al mandatario, è a tal punto chiaro da non necessitare di nessun tipo di interpretazione anzi, proprio la chiarezza del suo contenuto permette di respingere le argomentazioni ricorsuali –peraltro fatte valere per la prima volta in questa sede– secondo le quali l’avv. __________ non era legittimato ad agire in subdelega della mandataria e che questa non era autorizzata a intraprendere eventuali procedure ricorsuali. Per il che, sottoscrivendo la procura di cui al doc. B, la convenuta ha espressamente autorizzato l’istante a fare il possibile per ottenere la registrazione del suo marchio nei Paesi scelti, fra i quali la Germania appunto, senza assoggettare questa facoltà al suo preventivo consenso per ogni e qualsiasi passo necessario.

Poiché non è contestato che l’intervento del legale tedesco è avvenuto nell’esclusivo interesse della convenuta e al fine di ottenere la registrazione definitiva del marchio in Germania, l’onerosità del mandato comporta da parte della mandante l’assunzione dei costi generati da quest’ultimo. A proposito di quest’intervento, si può rilevare che di fronte a una procura che prevedeva tra l’altro la facoltà di subdelega, non sarebbe neppure stata necessaria la sottoscrizione di un’ulteriore autorizzazione a favore dell’avv. __________ da parte della mandante __________, a meno che la stessa non dovesse corrispondere a esigenze processuali estere; per questa ragione, la censura ricorsuale secondo la quale il legale tedesco avrebbe agito in virtù di un mandato conferitogli direttamente dalla convenuta e non dall’istante, a parte il fatto di essere stata sollevata irritualmente per la prima volta in questa sede, è infondata.

  1. Per quanto riguarda la fine del mandato la ricorrente riprende qui l’unica contestazione da lei espressa in prima sede, laddove le differenze fra le parti concernono a ben vedere l’estensione della procura; stante il fatto che, salvo revoca, il mandato s’intende continuato fino all’adempimento (Comm. di Basilea, 1996, art. 395 CO, n. 13) la questione è risolta per quanto considerato al punto precedente.

Tutto ciò rende irrilevante –come considerato il primo giudice– se la ricorrente abbia ricevuto o no lo scritto 12 dicembre 1995 della controparte. A tal proposito non è comunque stato dimostrato che le regolari informazioni al cliente, invece di rientrare nelle incombenze di una corretta esecuzione del mandato, fossero indispensabili –di volta in volta– per la sua continuazione.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i motivi di cassazione invocati, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 di __________ è respinto.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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