Attorney liability and causation for missed federal advance payment

16.1998.107Altro tribunale4 mar 1999Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Lugano Pretura judgment that had ordered payment of an attorney’s unpaid fees. The appellant claimed his former lawyer was negligent because the Federal Tribunal’s request for an advance on costs had been sent by ordinary mail, causing his divorce appeal to be declared inadmissible. The court held that, even assuming doubts about the mailing practice, the decisive point was causation: the appellant admitted he read the request on the day the deadline expired and could still have paid that same day. The appeal therefore failed, and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 327 lit. g CPC; art. 398 CO, art. 321e CO, art. 97 CO; attorney liability and causal link in cassation review. A judgment may be annulled only for a manifest violation of substantive or procedural law or for a manifestly erroneous appreciation of evidence. In reviewing alleged professional negligence of an attorney, the decisive issue is not an abstract assessment of diligence but whether the impugned conduct is causally linked to the asserted loss. Where the client, notwithstanding the manner of transmission of a court request, still had the practical possibility to act in time and failed to do so, the causal chain is interrupted. The court will not substitute a mere preferable solution for one that is unsustainable (consid. 4-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.107

Data decisione, Autorità: 04.03.1999, CCC

Incarto n. 16.98.00107

Lugano 4 marzo 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1998 presentato da


(patr. dall’avv. ___________)

contro

la sentenza 9 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1993 da

avv.


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’392.60 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 10 febbraio 1993 l’avv. ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’392.60 a saldo della sua nota professionale 29 maggio 1992 (doc. V ) emessa per le proprie prestazioni in favore di quest’ultimo nell’ambito della causa di stato che lo opponeva alla moglie, causa che si è conclusa con la sentenza 8 ottobre 1991 della prima Camera civile del Tribunale di appello che ha respinto l’azione di divorzio presentata dal marito (doc. C); il ricorso per riforma presentato contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale per mancato tempestivo versamento dell’anticipo delle spese (doc. B). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato da parte del proprio legale al quale addebita le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso. Egli rimprovera in particolare al legale di avergli spedito con lettera semplice (doc. 4) la richiesta di pagamento dell’anticipo spese da parte del Tribunale federale anziché mediante invio raccomandato, e di non essersi neppure preoccupato del suo effettivo pagamento entro il termine assegnato, tanto più che il suo patrocinatore era a conoscenza delle sue frequenti assenze dal domicilio per motivi professionali.

  2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo avere valutato il comportamento dell’istante alla luce delle risultanze istruttorie che hanno permesso di escludere una negligenza a carico di quest’ultimo, ha accolto l’istanza.

  3. Con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver individuato una negligenza nel comportamento del legale con riferimento alle modalità dallo stesso seguite per la notifica della richiesta di anticipo delle spese da parte dell’autorità giudiziaria federale, notifica che nel caso specifico avrebbe dovuto avvenire mediante invio raccomandato e non con lettera semplice.

Con osservazioni 29 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Secondo l’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). Spetta in questo senso al mandante provare la violazione contrattuale, o la sua inesecuzione, il danno subito e il nesso di causalità adeguata mentre la colpa è presunta, fatta salva la prova liberatoria da parte del mandatario (Weber in Comm. di Basilea, 1996, n. 32 ad art. 398 CO; JdT 1993 pag. 157 consid. 2; DTF 117 II 563; SJ 1992 pag. 303 segg.; Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 18).

Nel campo specifico della professione dell’avvocato, questi è tenuto ad esercitare la professione in modo coscienzioso e a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell’esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell’ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento (art. 7 cpv. 1 della Legge sull’avvocatura). I doveri ai quali soggiace l’avvocato nell’esercizio della sua professione sono elencati agli art. da 7 a 12 della Legge sull’avvo-catura e nel Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino che ai suoi art. 11-18 enumera quelli che deve rispettare nei confronti del proprio cliente.

La violazione da parte dell’avvocato di questi doveri costituisce un’inesecuzione dei suoi obblighi quale mandatario e può comportare la sua responsabilità contrattuale (Gauch/Aepli/ Casanova, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonder Teil, 4 ed., 1998, pag. 288), ovvero la perdita del diritto all’onorario e al rimborso delle spese tipiche del contratto di mandato a titolo oneroso. Inoltre, se detta violazione è all’origine di un danno subito dal mandante e può essere accertata una colpa (presunta secondo l’art. 97 CO) dell’avvocato, il cliente potrà richiederne il risarcimento (DTF 117 II 563).

Controverso nel caso concreto è il fatto di sapere se il mancato tempestivo pagamento dell‘anticipo delle spese, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale federale, sia in qualche modo riconducibile a una negligenza del legale.

Giudicando il caso concreto il primo giudice ha considerato l’agire dell’avvocato conforme al mandato affidatogli poichè fra le parti si era instaurata la prassi secondo cui tutte le comunicazioni venivano inviate al cliente per posta semplice, rispettivamente era il cliente a far fronte direttamente al versamento delle tasse dovute alle autorità giudiziarie.

Invero, come sostiene il ricorrente, si possono avere seri dubbi sulla validità di questa prassi per rapporto alla diligenza imposta al mandatario. Ma il giudice, in questo caso, non è chiamato a dare un parere astratto sul grado di diligenza dimostrata dall’avv. ___________, ma sulla causalità dello stesso ai fini dello stralcio del ricorso al Tribunale federale. A questo proposito, la sentenza impugnata si fonda su elementi oggettivi, non contestati in questa sede. Né le sue conclusioni appaiono insostenibili per altro motivo: basti pensare che, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha ammesso di aver letto la richiesta di anticipo spese del Tribunale federale “proprio il giorno in cui scadeva il termine per effettuare il versamento” (Risposte 7 e 9).

Ciò che equivale a dire che la somma di fr. 1’500.–- avrebbe potuto essere inviata ancora tempestivamente (quel medesimo giorno) con un versamento allo sportello postale. Quanto basta per interrompere il nesso causale fra l’agire dell’avvocato e il mancato pagamento dell’anticipo della tassa giudiziaria.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione dell’art. 398 CO ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 agosto 1998 di ___________ è respinto.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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