Cassation appeal null for lack of specific grounds

16.1998.103Altro tribunale8 feb 1999Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's cassation filing was formally defective. Although he invoked a cassation ground, he failed to formulate specific objections against the Pretore's evidentiary and legal findings and did not expressly request annulment of the challenged judgment. The appeal was therefore declared null. Costs of CHF 200 were left to the appellant, who also had to pay CHF 200 in party compensation.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal requirements; an appeal is null if it does not state the relief sought and, at least in substance, the factual and legal grounds relied on, with an identified cassation ground. Mere repetition of one’s own version of the facts, without targeted criticism of the challenged decision, does not satisfy the formal requirements of cassation pleadings. The defect is not cured by the mere indication of the cassation ground under Art. 327 lit. g CPC when no specific complaint against the first-instance reasoning is developed (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.103

Data decisione, Autorità: 08.02.1999, CCC

Incarto n. 16.98.00103

Lugano 8 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 agosto 1998 presentato da


patr. dallo studio legale ___________

contro

la sentenza 13 agosto 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 maggio 1997 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’917.- oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 maggio 1997 ___________, titolare dell’omonima falegnameria a ___________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’917.- a saldo delle proprie prestazioni per la posa di una vetrina e altro materiale presso il garage di proprietà di quest‘ultimo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo l’avvenuto pagamento della stessa mediante versamento all’istante dell’importo di fr. 1’850.- da parte della sua compagnia di assicurazioni __________ alla quale aveva annunciato un sinistro che avrebbe dovuto essere riparato dall’istante sennonché, d’accordo le parti, questa riparazione non è mai stata effettuata;

che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha fatto propria la tesi dell’istante secondo la quale l’importo litigioso costituirebbe il saldo del proprio intervento presso il convenuto, da qui l’accoglimento dell’istanza;

che con il presente tempestivo ricorso ___________ è insorto contro il predetto giudizio;

che con osservazioni 4 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto del ricorso 20 agosto 1998 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a sottolineare alcune particolarità della fattispecie riproponendo la propria versione dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 4);

che in quest’ottica il fatto per il ricorrente di aver correttamente indicato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC non basta per ritenere formalmente corretto e ricevibile il suo ricorso, siccome carente di una qualsiasi censura specifica nei confronti della sentenza pretorile;

che il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di ricorso, non avendo il ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 20 agosto 1998 di ___________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a :

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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