Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.1997.98Altro tribunale2 dic 1997Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appeal null because the filing failed to meet the mandatory substantiation requirements for a cassation complaint. The appellant only made general complaints and did not identify specific errors in the peace judge's findings or legal reasoning. The court added that the debtor's absence from the hearing did not invalidate the proceedings and that, in any event, objections to definitive discharge based on a final fine order are narrowly limited under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act. Costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; requirements for a cassation appeal in Ticino. An appeal is valid only if it contains the requests and, in a manner sufficiently specific, the factual and legal reasons supporting the alleged cassation ground. General grievances or mere criticism of the first judge's conduct do not suffice; the filing is null ex lege. By way of addition, absence from the contradictory hearing does not constitute a procedural defect, parties having only a right of appearance. In matters of definitive discharge founded on an enforceable title, the debtor may resist only by documentary proof of extinction, postponement, or prescription of the debt (art. 81 cpv. 1 LEF).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.98

Data decisione, Autorità: 02.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00098

Lugano 2 dicembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da


contro

la sentenza 2 settembre 1997 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 luglio 1997 da


rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal

convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 luglio 1997 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 320.- corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 23 agosto 1991 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;

che all’udienza di contraddittorio l’escusso, regolarmente rappresentato dal fratello, si è opposto all’istanza dichiarando di voler mantenere l’opposizione al PE;

che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Giubiasco , accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che con osservazioni 27 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 settembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre delle generiche doglianze sull’operato del giudice di pace;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che in ogni caso per quanto attiene all’assenza dell’istante al contraddittorio, va rilevato che alle parti è riservato il diritto di comparsa all’udienza mentre non viene imposto loro un obbligo in tal senso;

che a titolo abbondanziale va rilevato che di fronte a una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione basata su un valido titolo esecutivo -quale il decreto di multa prodotto dall’istante- il convenuto può opporsi alla domanda solo se prova mediante documenti che il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: LEF), eccezioni che il convenuto non sostiene neppure di aver proposto;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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