Cassation on proof of repaired vehicle work and costs

16.1997.88Altro tribunale28 nov 1997Modified

Sintesi

The garage owner obtained only partial success in cassation against the Lugano pretore’s judgment on an unpaid vehicle-repair invoice. The appellate court held that a letter attached to a limited file request had been irregularly admitted, and that the claimant had not proven the disputed repair items, especially brake pads and tires. Applying the burden-of-proof rule, the court awarded only CHF 831.75 for uncontested work, with 5% interest from 23 April 1996, and declined to rule on definitive lifting of the opposition because the enforcement order had not been produced. Costs were divided equally.

Regest

Art. 327 lit. g CPC; Art. 8 CC; proof of disputed contractual performance in cassation proceedings. A pretore’s judgment may be annulled for manifestly erroneous appreciation of evidence or manifest violation of procedural law. Where a party claims payment for repair work and the counterparty specifically contests the execution of certain items, the claimant bears the burden of proving performance; invoices for purchased parts do not suffice absent proof of their installation on the relevant vehicle. Evidence obtained beyond the scope of a limited file request must be excluded. If the facts are sufficiently clear, the cassation court may decide the merits itself under art. 332 cpv. 2 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.88

Data decisione, Autorità: 28.11.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00088

Lugano 28 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 agosto 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 aprile 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’999.50 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene alla pronuncia del

rigetto definitivo dell’opposizione;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 23 aprile 1996 __________, titolare del __________ a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’999.50 a saldo della fattura emessa il 16 marzo 1995 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo (doc. A)

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’effettiva esecuzione dei lavori fatturati nonché la necessità dell’intervento, con particolare riferimento alla sostituzione delle pastiglie dei freni e delle gomme alla quale aveva provveduto poco tempo prima il precedente proprietario __________.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, ritenuta provata l’esecuzione delle prestazioni litigiose, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 agosto 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera innanzitutto al primo giudice di essersi riferito alla lettera 25 luglio 1995 allegata al doc. D sebbene questo documento sia stato prodotto irritualmente e non doveva quindi essere considerato ai fini del giudizio. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata l’esecuzione dei lavori da parte dell’istante.

Con osservazioni 12 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. La censura secondo la quale il primo giudice avrebbe assunto agli atti la lettera 25 luglio 1995 del convenuto -lettera che l’istante ha allegato al modulo per il collaudo- sebbene prodotta irritualmente, merita di essere accolta. Infatti, come risulta dal verbale di udienza del 25 giugno 1996 il pretore, accogliendo la domanda dell’istante, ha ammesso il richiamo dall’Ufficio della circolazione di Camorino del modulo per il collaudo del veicolo del convenuto (art. 215 CPC). Poiché il richiamo era limitato a questo documento, il pretore avrebbe dovuto estromettere la lettera 25 luglio 1995 allo stesso allegato

Comunque, anche indipendentemente dall’errata assunzione agli atti di questo scritto del convenuto, la sentenza pretorile che ha concluso al benfondato della pretesa di parte istante non può essere condivisa.

L’art. 8 CC pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).

In concreto, di fronte alle contestazioni del convenuto in merito all’effettiva esecuzione di determinati interventi da parte dell’istante, con particolare riferimento alla sostituzione delle pastiglie dei freni e dei pneumatici, incombeva a quest’ultimo provare di aver eseguito questi lavori, prova che egli avrebbe peraltro potuto facilmente apportare proponendo ad esempio l’audizione del meccanico al quale era stato affidato l’incarico.

Neppure giova all’istante la produzione delle fatture doc. B e C

-dalle quali egli non ha peraltro dedotto nulla- che attestano unicamente l’acquisto di determinati pezzi dal proprio rivenditore senza che vi sia una prova che parte di questi pezzi siano stati montati sul veicolo del convenuto. Mancando l’accertamento dell’effettuazione dei lavori, è inutile ogni indagine sulla loro necessità, argomento che sembra aver condizionato la decisione del primo giudice.

Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere accolto.

  1. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Poichè il convenuto ha sostanziato la propria contestazione limitatamente alla sostituzione delle pastiglie dei freni (fr. 230.05) e dei pneumatici (fr. 866.40), la pretesa di parte istante deve essere accolta per le altre poste fatturate (fr. 831.75) non essendo peraltro contestata la preparazione del veicolo al collaudo. Ne discende che l’istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 831.75 oltre interessi del 5% dal 23 aprile 1996 (data dell’istanza, prima interpellazione agli atti art. 102 CO). Come correttamente rilevato dal primo giudice non ci si può invece pronunciare sul rigetto dell’opposizione non avendo l’istante prodotto il relativo PE.

  1. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza che può essere suddivisa tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna per entrambe le sedi, compensate le ripetibili di primo e secondo grado (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 18 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza __________ è condannato a

pagare a __________ l’importo di fr. 831.75 oltre

interessi del 5% dal 23 aprile 1996.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare

dall’istante, rimangono a suo carico per la metà, mentre la

rimanenza deve essere posta a carico del convenuto.

Compensate le ripetibili.

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per un mezzo mentre la rimanenza deve essere posta a carico del resistente. Compensate le ripetibili.

III. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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