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16.1997.81 ΓÇó Interpretation request dismissed for lack of ambiguity
16.1997.81Altro tribunale6 ago 1997Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected an interpretation request filed against its earlier judgment in a labor case. It held that the request failed to identify any ambiguity, obscurity, or contradiction in the dispositive, and that the sought clarifications were already addressed in the prior reasoning. The chamber therefore dismissed the request, insofar as it was receivable, and decided the matter summarily without hearing the opposing party. It also ordered that no court fees or costs be charged.
Art. 333 CPC; interpretation of judgments is admissible only where the dispositive is ambiguous, obscure, or contradictory to the reasoning. A request that merely seeks clarification without identifying such defects is inadmissible or manifestly unfounded. Under Art. 313 bis CPC, applied by virtue of Art. 331 cpv. 1 CPC, the court may reject such a request by brief reasoning without inviting the other party to observations. For costs, Art. 417 lett. e CPC governs the exemption where ordered by the court.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.81
Data decisione, Autorità: 06.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00081
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da
relativamente alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da
rappr. dal __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del dipendente;
che con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio pretorile;
che con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera;
che secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 333);
che poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli estremi per procedere all’interpretazione della sentenza;
che in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta al punto 5 della sentenza di questa Camera;
che quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto -ancorchè di sola natura processuale- questa Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata,
Per i quali motivi,
richiamate le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________, è respinta.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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