Appeal struck off for non-payment of advance

16.1997.69Altro tribunale21 lug 1997Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a Justice of the Peace decision from Bellinzona. After the president ordered the appellant to pay a CHF 70 advance for judicial costs by 14 July 1997, with warning of desertion under Art. 312 CPC, the deadline expired without payment. The court therefore struck the appeal from the docket and ordered the appellant to pay CHF 50 in court costs.

Regest

Art. 312 CPC; failure to pay ordered advance for costs within the time limit: where the appellant does not deposit the advance fixed by the president despite a clear warning that non-payment will entail desertion, the appeal is struck off the docket. The procedural consequence follows automatically upon expiry of the deadline unused; the court then allocates the costs of the incidental proceeding to the defaulting appellant (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.69

Data decisione, Autorità: 21.07.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00069

Lugano 21 luglio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretario:

Petrini

visto il ricorso 1 aprile 1997 presentato da


contro

la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa promossa da


rappr. da: __________

Richiamata la diffida 24 giugno 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 14 luglio 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di

fr. 70.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 1 aprile 1997 di __________, c/o __________ , avverso la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, di cui sopra, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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