Provvisional debt relief denied for invalid acknowledgment

16.1997.63Altro tribunale22 set 1997Modified

Sintesi

The cantonal civil cassation court upheld the debtor’s cassation appeal against a first-instance decision granting provisional debt release for CHF 4,750. It held that the 2 November 1995 agreement could not serve as an acknowledgment of debt because its validity was expressly conditional on signatures by all interested owners, and two signatures were missing. The absence of a valid acknowledgment made the objection concerning defective performance irrelevant. The court annulled the pretore’s judgment, rejected the creditor’s application, and allocated costs against the creditor.

Regest

Art. 82 LP; acknowledgment of debt and conditional undertakings: provisional release of objection presupposes a written or notarized acknowledgment containing an unconditional, unequivocal obligation to pay a fixed sum to a determinate creditor. Where the debtor’s signature is attached to an agreement whose validity is expressly made contingent on signature by all interested persons, and the condition is not fulfilled, the document lacks the quality of an acknowledgment of debt. The judge must examine ex officio at every stage whether the document produced meets the statutory requirements; absent such title, objections concerning contractual performance need not be examined (consid. 5-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.63

Data decisione, Autorità: 22.09.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00063

Lugano 22 settembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 26 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 aprile 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 17 aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’750.- oltre accessori a saldo della fattura 2 ottobre 1996 emessa per opere di pavimentazione della strada coattiva di proprietà di quest’ultimo (doc. A). A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la convenzione 2 novembre 1995 sottoscritta dal convenuto (doc. B).

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’istante.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto non sufficientemente comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escusso, ha concluso all’accoglimento dell’istanza attribuendo alla convenzione 2 novembre 1995 la qualifica di valido riconoscimento di debito.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver attribuito alla convenzione 2 novembre 1995 carattere di riconoscimento di debito sebbene la condizione posta alla sua validità -ossia la sua sottoscrizione da parte di tutte le parti interessate alla sistemazione della strada oggetto dell’intervento controverso- non si fosse neppure realizzata. In via subordinata rimprovera al pretore di non aver ritenuto comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Spetta al giudice del rigetto verificare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA): ciò basta per non ritenere tardiva la censura ricorsuale circa l’inesistenza di un valido riconoscimento di debito sebbene sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale.

Il riconoscimento di debito deve contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).

Nella concreta fattispecie, la validità della convenzione 2 novembre 1995, nell’ambito della quale l’escusso si era impegnato a pagare una quota parte di fr. 4’750.- sul costo complessivo di fr. 46’250.- necessario alla sistemazione di una strada coattiva appartenente a numerosi altri proprietari, era espressamente condizionata alla sottoscrizione della stessa da parte di tutte le persone interessate, pena la sua esplicita nullità.

Poichè questa condizione non è stata ossequiata, mancando sulla convenzione la firma di due proprietari (signori __________ e __________), l’accordo come tale non può avere gli effetti pretesi e, in particolare, l’impegno di pagamento sottoscritto dal convenuto, di modo che l’accertamento pretorile circa l’esistenza di un valido riconoscimento di debito non può essere condiviso.

L’assenza di un valido riconoscimento di debito rende priva d’oggetto la verifica dell’ulteriore censura ricorsuale circa la prova dell’inadempimento del contratto.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 6 giugno 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 maggio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 150.-, comprensiva delle spese e da

anticipare dall’istante, rimane a suo carico con l’obbligo di

rifondere al convenuto fr. 200.- a titolo di indennità.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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