Provvisional lifting of objection partly modified for default interest

16.1997.61Altro tribunale9 set 1997Partially Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal partly upheld the debtor's cassation appeal against the provisional lifting of opposition in a debt enforcement case over a kitchen installation invoice. It confirmed that the signed order confirmation was a valid acknowledgment of debt, and rejected the debtor's set-off based on contractual penalty and damage claims for lack of sufficient proof. However, it held that the first judge had wrongly awarded 6% default interest from 30 January 1992; interest had to run at the statutory 5% from the first reminder dated 26 February 1997. Appeal costs of CHF 120 were charged to the appellant.

Regest

Art. 82 SchKG; provisional lifting of objection and set-off objections; default interest under Art. 102 and 104 CO. A written order confirmation signed by the debtor constitutes a valid acknowledgment of debt if it evidences the duty to pay a determinate sum. In provisional lifting proceedings, the debtor must immediately make and substantiate set-off or other extinguishing objections with objective, prima facie evidence; unproven assertions as to contractual penalties or damages do not suffice. The court examines ex officio the legal rate and commencement of default interest; absent a special agreement, interest runs at 5% from the debtor's first reminder (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.61

Data decisione, Autorità: 09.09.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00061

Lugano 9 settembre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 aprile 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’500.- oltre interessi del 6% dal 30 gennaio 1992,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 2 aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura 31 ottobre 1991 emessa per la fornitura e posa di una cucina presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. C). A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la conferma d’ordine 30 luglio 1991 sottoscritta per accettazione dal convenuto, dalla quale risulta un costo complessivo dell’opera preventivato in fr. 31’500.- e fatturato in fr. 32’000.- (doc. C).

Su quest’importo il convenuto ha versato acconti per complessivi fr. 30’000.-, da qui la richiesta del saldo di fr. 2’000.- da parte della ditta appaltatrice.

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di importo superiore a quello posto in esecuzione. Egli si è prevalso infatti della pena convenzionale pattuita contrattualmente in caso di ritardo nella consegna dell’opera e pari a fr. 100.- per ogni giorno di ritardo; poiché il ritardo nella consegna della cucina è stato di almeno tre mesi, egli ritiene estinto il proprio debito nei confronti dell’istante, alla quale ha opposto in compensazione anche il danno cagionato alla fascia di chiusura della cucina, rovinata durante il montaggio.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito limitatamente all’importo di fr. 1’500.-, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale in particolare per aver respinto, ancorché comprovate dalle risultanze istruttorie e dalle ammissioni della stessa parte istante, le sue pretese per danni opposte in compensazione a controparte a totale estinzione del credito da questa fatto valere in giudizio. Rimprovera inoltre al primo giudice di avere accolto, sebbene non comprovata la richiesta di controparte di pagamento degli interessi di mora al tasso del 6% dal 30 gennaio 1992.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in questione è la conferma d’ordine 30 luglio 1991 (doc. B) con la quale il convenuto riconosce di dovere all’istante fr. 31’500.- per la posa e fornitura della cucina da lui scelta, importo sul quale egli ha versato acconti per un totale di fr. 30’000.-.

Questo documento costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ivi menzionato di complessivi fr. 31’500.-

  1. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da invalidarlo. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).

Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non avrebbe reso sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in compensazione -per un importo quantomeno corrispondente a quello in esecuzione- non è arbitraria.

Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, dalle risultanze istruttorie non è infatti emersa l’esigibilità della pena convenzionale pattuita tra le parti (doc. B), in particolare che il ritardo nella consegna della cucina (5 giorni per l’istante, 3 mesi per il convenuto) fosse in qualche modo da addebitare all’istante e che quest’ultima fosse stata richiamata a una puntuale consegna della cucina (Ehrat, in Comm. basilese, 1996, n. 14 e 15 ad art. 160 CO).

La stessa carenza a livello probatorio si attua con riferimento alla pretesa per danni fatti valere dal convenuto.

A fronte dell'ammissione dell’istante di aver cagionato un danno alla fascia di chiusura della cucina per la riparazione della quale le parti si sarebbero accordate nel senso che il convenuto avrebbe effettuato la riparazione inviando all’istante la relativa fattura, il ricorrente non solo non ha provato l’ammontare del danno, ma soprattutto non ha dimostrato di aver proceduto alla riparazione controversa: da qui l’impossibilità di riconoscergli un credito a questo titolo.

In particolare, può, essere osservato che l'unico documento prodotto dall'escusso a sostegno della sua tesi liberatoria è un suo scritto in cui esprime la volontà di nulla più versare alla controparte.

Il ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto all’istante interessi di mora del 6% dal 30 gennaio 1992.

Poiché la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO), spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag. 292, n. 133). Nel caso di specie, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante al tasso legale del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO), e ciò dal 26 febbraio 1997 (doc. A), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv 1 CO).

  1. Il grado di soccombenza del ricorrente, pressoché totale sia in prima che seconda sede, giustifica l’attribuzione a quest’ultimo delle tasse e spese di entrambe le sedi giudiziarie.

Analogo giudizio si giustifica anche per l'attribuzione delle ripetibili, malgrado l'intervento riformatorio in tema di interessi di mora.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE no __________ dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5 % dal 26 febbraio 1997.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionacknowledgment of debtset-offcontractual penaltydamagesdefault interestburden of proofarbitrinesscosts