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16.1997.60 ΓÇó Cassation appeal rejected as time-barred in wage dispute
16.1997.60Altro tribunale12 giu 1997Dismissed
The Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that an appeal in the special wage procedure was late. The first-instance judgment had been served on the employee’s legal representative on 13 May 1997, so the 10-day appeal deadline ran from that date under the CPC. Because the appeal was dated and mailed on 26 May 1997, it was inadmissible. The court relied on the rule that service on counsel is decisive when a party is represented and disposed of the case by brief reasoning without inviting observations from the respondent.
Art. 398 cpv. 1 CPC, in conjunction with Art. 418 CPC; Art. 120 cpv. 4 CPC; timeliness of remedies in the special procedure for wages: where a party is represented, service of the judgment on the legal representative is effective for the running of the appeal period, and the party’s later personal receipt is irrelevant. The 10-day term begins upon receipt by counsel. If the remedy is filed after expiry of that term, it is inadmissible. Under Art. 313 bis CPC, the cassation court may reject manifestly inadmissible remedies by brief reasoning without hearing the opposing party (consid. on service and deadline).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.60
Data decisione, Autorità: 12.06.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00060
Lugano 12 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello da
contro
la sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-;
che con atto ricorsuale datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che quando, come nel caso di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte;
che quindi, poiché la sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale,
il ricorso (“appello”) datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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