Cassation appeal declared null for defective reasoning

16.1997.6Altro tribunale4 mar 1997Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appellant's cassation filing null because it did not satisfy the formal requirements for a cassation appeal. The submission failed to set out any concrete criticism of the first-instance judgment and did not specify the invoked cassation grounds. The court also noted that the filing was drafted in German contrary to the procedural language rule, but this was not the decisive defect. Owing to the special circumstances, no court fees or costs were charged.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; admissibility of a cassation appeal; a filing is null unless it contains the relief sought, the factual and legal grounds, and the specific cassation ground invoked. Mere exposition of background circumstances without any articulated criticism of the appealed judgment does not satisfy the requirement. A further breach of the language rule may corroborate inadmissibility. Under Art. 313 bis CPC, the court may reject a manifestly inadmissible appeal summarily and, depending on the circumstances, waive fees and costs.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.6

Data decisione, Autorità: 04.03.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00006

Lugano 04 marzo 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da


contro

la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la part. n. __________ RFD

__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto;

che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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