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16.1997.57 ΓÇó Cassation appeal declared null for missing grounds
16.1997.57Altro tribunale12 mag 1997Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s cassation filing was void because it did not contain any challenge to the first judge’s reasoning and therefore failed to satisfy the formal requirements of Art. 329(2) CPC. The court also excluded the annexed documents as new material under Art. 321(1)(b) CPC. Invoking Arts. 313bis and 331(1) CPC, it decided the matter with a brief motivation and without hearing the respondent. Given the particular circumstances, it ordered that no court fees or costs be collected.
Art. 329 cpv. 2 CPC; requisiti formali del ricorso per cassazione; nullità dell’atto privo di domande e motivi. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di nullità, le conclusioni e l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto, con precisa indicazione del motivo di cassazione invocato; non basta una generica spiegazione della situazione personale o finanziaria del ricorrente. In sede di ricorso sono inoltre inammissibili nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Se il rimedio appare inammissibile o manifestamente infondato, la Camera può statuire con motivazione sommaria e senza intimazione alla controparte (art. 313 bis CPC in relazione con l’art. 331 cpv. 1 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.57
Data decisione, Autorità: 12.05.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00057
Lugano 12 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da
contro
la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A);
che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile 1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio;
che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
pronuncia:
Il ricorso 1° aprile 1997 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse nè spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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