Cassation rejected over damage compensation for gate repairs

16.1997.52Altro tribunale15 lug 1997Dismissed

Sintesi

The civil cassation chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a criminal-civil appeal against a judgment of the Locarno-Campagna pretore. The appellant contested only the damages component of CHF 712.70 awarded to the injured parties for repairs to an electric gate. The court held that the appeal failed to indicate any valid cassation ground and, in any event, the invoices on file sufficiently supported the finding that the repairs followed the appellant’s conduct. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and CHF 100 in costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal and review of a damage award: a cassation appeal is null if it does not set out the relief sought and the factual and legal grounds, including the invoked cassation reason; mere repetition of objections to the merits is insufficient. Cassation lies only for annulment of the operative part of the judgment, not of its reasoning (consid. 3). Where repair invoices document measures taken after the damaging event, they may suffice to uphold the causal link and the damage assessment unless the appellant substantiates the contrary. Under Art. 313 bis CPC, the court may dismiss a manifestly inadmissible or unfounded appeal by brief reasoning without comments from the other party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.52

Data decisione, Autorità: 15.07.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00052

Lugano 15 luglio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare “l’appello” 15 aprile 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 7 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni a opera di


e __________ patr. dall’avv. __________

tendente al pagamento di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che tra __________ e __________, proprietari del fondo n. __________ RFD __________ sul quale è edificato un posteggio, e __________, usufruttuaria del confinante fondo n. __________ al beneficio di una servitù- diritto di posteggio sul menzionato fondo, sono sorte controversie inerenti le modalità di utilizzo del posteggio, con particolare riferimento all’utilizzo del cancello elettrico istallato dai proprietari;

che il 16 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato nel confronti di __________ una denuncia penale chiedendo che quest’ultima venisse riconosciuta autrice colpevole del reato di danneggiamento del cancello e che quindi venisse condannata al pagamento di fr. 712.70, pari alle spese sostenute per la riparazione del medesimo e di cui alle fatture doc. 9 e 10;

che con sentenza 7 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermando il decreto di accusa 20 agosto 1996 (DAP 1391/1996) ha riconosciuto __________ colpevole del reato di danneggiamento “per avere intenzionalmente danneggiato il cancello ad apertura elettrica che delimita il posteggio di proprietà __________ e __________, forzandolo”;

che contestualmente alla condanna penale, il pretore ha accolto la pretesa risarcitoria dei denuncianti ritenendola sufficiente-mente comprovata sulla base delle fatture doc. 9 e 10;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, pretesa che a suo dire poteva essere accolta solo nella misura di fr. 305.70 pari al danno per il quale era stato provato e accertato dal primo giudice un nesso di causalità con il suo agire;

che in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC va preliminarmente estromesso dall’incarto il preventivo 5 aprile 1997 allegato al ricorso;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nella concreta fattispecie la ricorrente ripropone in questa sede la contestazione del quantum della pretesa risarcitoria dei denuncianti, con particolare riferimento alla fatturazione di un Decoder Faac e di un lampeggiatore Minilamp (doc. 9) per i quali, a suo dire, non risulterebbe la prova del danneggiamento ad opera sua, tant’è che il giudice penale ha accertato unicamente la perdita di olio dai motori del cancello;

che se è pur vero che relativamente alla quantificazione del danno la sentenza del primo giudice si limita a richiamare le fatture doc. 9 e 10, è altrettanto vero che queste fatture comprovano l’esecuzione di determinate riparazioni successive al danneggiamento del cancello ad opera della ricorrente: ciò basta a non rendere arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale la ricorrente è responsabile del pagamento di queste riparazioni;

che d’altra parte al pubblico dibattimento la denunciata si è limitata a contestare la fatturazione del decoder e di un lampeggiatore, senza aver tentato di provare la sua estraneità a questi danni, peraltro tempestivamente fatti valere con la querela penale (cfr. punto 4 e 7);

che quindi, a prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso che

non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, -annullamento che può concernere solo la decisione nel suo risultato e non la sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a)- deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassationdamagescausationrepair invoicesadmissibilitycosts