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Numero d'incarto:
16.1997.49
Data decisione, Autorità:
23.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00049
Lugano
23 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare i ricorsi per cassazione 24 marzo 1997 e 11 aprile 1997
presentati rispettivamente da
e
rappr.
da __________
contro
la
sentenza 13 marzo 1997 del Sostituto Giudice di pace del circolo di Lugano
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 settembre 1995
da
rappr.
da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 597.60 oltre
accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. _________
dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7
settembre 1995 la ditta __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 597.60 corrispondenti al saldo dovuto per una
fornitura di mobili fatturata dall’istante il 21 maggio 1991 (doc. A);
che al contraddittorio la
convenuta, senza contestare la pretesa avversaria, ha sostenuto di aver
ritenuto interamente saldata la fattura litigiosa da parte di suo padre;
che con il querelato
giudizio, all’appoggio delle risultanze istruttorie dalle quali risulta
comprovato il credito di parte istante, il giudice di pace ha concluso
all'accoglimento dell'istanza salvo per quanto attiene agli interessi di mora
che sono stati ridotti al tasso legale del 5% dal 7 febbraio 1993;
che con ricorso del 24
marzo 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa di
controparte sebbene ella abbia provato di aver interamente estinto il proprio
debito -interessi compresi- il cui ammontare deve essere calcolato applicando
il tasso di cambio in vigore al momento dell'esecuzione e non quello applicato
da controparte;
che anche la ditta
__________, rappresentata da __________, è insorta contro il predetto giudizio
con ricorso dell’11 aprile 1997;
che ai rispettivi ricorsi
le parti non hanno formulato osservazioni;
che in applicazione dell’art.
320 CPC i ricorsi vengono decisi
con un’unica motivazione
trattandosi di identica fattispecie, fondata sul medesimo rapporto giuridico,
ossia il contratto di compravendita concluso tra le parti (Guldener, Schw.
Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);
che tra i presupposti
processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è
quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che nelle cause di
competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale
alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la
necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che in quella
sede la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla
(Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag.
1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e
persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301
CPC);
che per contro,
legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte
medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che __________ non rientra
nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza
processuale;
che neppure è ipotizzabile
un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza
processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura d’incasso
derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall’art. 64bis
cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 64bis);
che quindi, in
considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC, il ricorso presentato da __________ per conto della ditta __________ è
nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;
che per quanto attiene al
ricorso presentato da __________, la contestazione del quantum della pretesa
avversaria (credito residuo oltre agli interessi di mora), avvenuta per la
prima volta in questa sede (in difetto di una diversa menzione sul verbale
d’udienza), non può essere considerata in quanto tardiva (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC);
che dalla documentazione
agli atti neppure risulta che al ricevimento delle diffide di pagamento di cui
ai doc. D-H, nelle quali era chiaramente menzionato l’importo residuo
rivendicato da controparte comprensivo degli interessi di mora, la convenuta
abbia in qualche modo manifestato il suo disaccordo: al contrario la stessa ha
proposto il pagamento rateale dello scoperto (doc. E) dimostrando così di
riconoscere l’importo rivendicato dall’istante;
che
quindi, il ricorso di __________, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 24 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Il ricorso per
cassazione 11 aprile 1997 di __________ è nullo.
III. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 140.-,
sono poste a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuna.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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