Cassation appeal declared null for lack of grounds

16.1997.46Altro tribunale12 mag 1997Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appeal null and manifestly inadmissible in a summary debt-enforcement matter. The appellant challenged the definitive dismissal of his opposition to a debt collection notice for CHF 50, based on an administrative judgment upheld by the Federal Supreme Court. The chamber held that the appeal failed to identify any cassation ground as required by Art. 329(2) CPC; a later filing was also untimely. It added that the merits would not justify annulment in any event, because a valid enforceable title existed and no objection under Art. 81(1) SchKG was raised. Costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; admissibility of a cassation appeal; A ricorso per cassazione is null if it does not contain the requests and the factual and legal grounds, including the invoked cassation reason, in a form allowing review of the grievance. A submission filed after expiry of the legal time limit is excluded. Where the challenged judgment rests on a valid enforcement title and the debtor invokes none of the objections exhaustively listed in Art. 81 cpv. 1 LEF, annulment is excluded on the merits as well (consid. 2-4). The court may reject an obviously inadmissible appeal by brief reasoning without hearing the opposing party under Art. 313 bis CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.46

Data decisione, Autorità: 12.05.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00046

Lugano 12 maggio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 1997 presentato da


contro

la sentenza 3 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 novembre 1996 da


rappr. dal __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal

convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 novembre 1996 lo __________, rappresentato dal Servizio incassi del Tribunale d’appello, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico del convenuto con sentenza 9 febbraio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo;

che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, confermata il 10 giugno 1996 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ha respinto il ricorso inoltrato dal convenuto contro la risoluzione 15 settembre 1995 con la quale il Dipartimento delle Istituzioni lo condannava al pagamento di una multa di fr. 40.- oltre alle spese, per aver circolato a velocità superiore a quella prescritta;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;

che con lettera 7 aprile 1997 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione del Giudice di pace;

che lo scritto 23 aprile 1997, pure denominato ricorso, a prescindere dall’infondatezza del suo contenuto non rientrando nelle incombenze del giudice quella di raccogliere la documentazione necessaria alla difesa dei diritti della parte bensì unicamente quella di decidere sulla base delle risultanze del procedimento (art. 85 CPC), deve essere estromesso dall’incarto in quanto proposto tardivamente;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;

che in concreto dallo scritto 7 aprile 1997 con il quale l’insorgente si limita a lamentare il fatto di non aver potuto visionare la documentazione che lo concerne, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;

che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante, confrontato a un valido titolo esecutivo quale la sentenza 9 febbraio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo non ha fatto valere nessuna delle eccezioni elencate a titolo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF;

che pertanto il ricorso si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 7 aprile 1997 di __________ è nullo.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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