Wrong procedure and no title for removal of opposition

16.1997.45Altro tribunale26 ago 1997Modified

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal admitted the appeal against a justice of the peace judgment in summary enforcement proceedings. It held that the first judge had wrongly treated a request for removal of opposition as an ordinary action for payment and that the applicant had produced neither a debt acknowledgment nor an enforceable title under the enforcement law. The challenged judgment was annulled and replaced by a dismissal of the application. No court fees were charged for the cassation proceedings, and the respondent had to pay CHF 50 in compensation.

Regest

Art. 80 LEF, Art. 82 LEF, Art. 101 CPC; opposition removal in summary proceedings must be examined as such, not as an ordinary action for payment. The judge must determine whether the creditor has produced either a debt acknowledgment permitting provisional removal or an enforceable title justifying definitive removal. If no such title is produced, and the earlier decision does not contain a condemnation for the amount pursued, the request must be rejected. Deviation from the statutorily prescribed procedure is impermissible (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.45

Data decisione, Autorità: 26.08.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00045

Lugano 26 agosto 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da


contro

la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 856.- oltre accessori;

che a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage __________;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione da questi interposta al PE in discussione;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);

che infatti, nonostante dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);

che simile modo di procedere è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;

che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza,

che infatti l’istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;

che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;

che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso 13 marzo 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.

II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

__________ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

enforcementopposition removalsummary proceedingsenforceable titledebt acknowledgmentprocedurecosts