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Numero d'incarto:
16.1997.24
Data decisione, Autorità:
08.04.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00024
Lugano
8 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 10 marzo 1997 presentato da
contro
la
sentenza 4 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza
6 dicembre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 dicembre
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 1’161.90 oltre accessori, importo corrispondente al valore di un
apparecchio e materiale diverso forniti al convenuto sulla base di un
contratto di noleggio;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti alcun
valido riconoscimento di debito, non potendo a tal fine supplire il bollettino
di consegna della merce (doc. I), che il convenuto peraltro sostiene di aver
restituito;
che con il presente
tempestivo ricorso, tradotto in lingua italiana così come imposto dall’art. 117
del Codice di procedura civile ticinese (CPC), __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente ripropone in
questa sede la propria domanda di rigetto dell’opposizione;
che a prescindere dalla ricevibilità
del ricorso, che contrariamente a quanto dispone l’art. 329 cpv. 2 CPC non
indica nessun motivo di cassazione, in particolare non muove nessun rimprovero
all’operato del primo giudice, lo stesso si rileva comunque infondato anche nel
merito;
che infatti, secondo l’art.
82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro;
che in concreto, dalla
documentazione prodotta dall’istante non risulta la dichiarazione di volontà
chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del convenuto
di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa
rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/
Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, pag. 151-152);
che in particolare, il
bollettino (doc. I) sul quale l’istante fonda la sua domanda, attesta
semplicemente la consegna della merce al convenuto ma non l’intenzione di
quest’ultimo di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo
fatto valere in giudizio, che peraltro neppure figura in modo leggibile sul
citato documento;
che quindi, in difetto di
un valido riconoscimento di debito
il pretore ha
correttamente respinto l’istanza della ricorrente;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso di
__________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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