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16.1997.22 ΓÇó Cassation appeal declared null for insufficient grounds
16.1997.22Altro tribunale8 ago 1997Dismissed
The tenant appealed against the Lugano Pretore’s decision confirming the release of a CHF 1,000 rent guarantee to the landlords for unpaid rent. The Civil Cassation Chamber held that the filing of 28 February 1997 did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained only a general complaint of unfairness and no concrete cassation grounds. It therefore declared the appeal null and left the first-instance ruling intact. Costs of CHF 100 were charged to the appellant; no party compensation was awarded to the respondents.
Art. 329 CPC; requirements for a valid civil cassation appeal: a cassation complaint must expressly contain the requested relief and state, at least in substance, the factual and legal grounds invoked, identifying the alleged cassation ground. A purely general allegation of unfairness or arbitrariness does not satisfy the pleading burden and renders the appeal null. A judgment may be annulled only where arbitrariness affects the result, not merely the reasoning (consid. 3a).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.22
Data decisione, Autorità: 08.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00022
Lugano 8 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 1997 presentato da
contro
la sentenza 21 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 5 novembre 1996 nei confronti di
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 31 ottobre 1996 dell’
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ che ha autorizzato la
liberazione a favore delle convenute della garanzia di fr. 1’000.- da lei depositata,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che l'8 marzo 1993 __________ e __________ hanno sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di loro proprietà nel Comune di __________;
che il rapporto di locazione, iniziatosi il 1° aprile 1993, ha preso fine con la liberazione dell’ente locato avvenuta il 23 luglio 1996 a seguito dello sfratto della conduttrice;
che stante il mancato pagamento della pigione per i mesi da marzo a luglio 1996 compresi, le locatrici hanno adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo che venisse svincolato a loro favore il deposito di garanzia di fr. 1’000.- versato a suo tempo dalla conduttrice, domanda accolta con decisione 31 ottobre 1996;
che con istanza 18 novembre 1996 __________ ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione ritenendosi liberata dal pagamento della pigione a far tempo dal 31 marzo 1996, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la locazione si è protratta sino al 26 luglio 1996 (data dello sfratto) avendo nel frattempo la conduttrice ritirato la sua disdetta, ha respinto l’istanza confermando la liberazione a favore delle locatrici del deposito di garanzia di fr. 1’000.- oltre interessi a parziale tacitazione delle loro pretese per le pigioni rimaste insolute dal mese di marzo 1996;
che con atto ricorsuale 28 febbraio 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio ritenendolo ingiusto e imparziale;
che con scritto 8 aprile 1997 le controparti hanno postulato la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 febbraio 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a dolersi di una generica quanto non comprovata ingiustizia usata nei suoi confronti dal pretore medesimo;
che simili argomentazioni sono comunque sprovviste di qualsiasi fondamento, ritenuto che il giudizio pretorile trova puntuale riscontro e conferma nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto di locazione, disdetto e poi riattivato dall’istante medesima, si è concluso il 26 luglio 1996 con lo sfratto della condutrrice la quale non ha negato di non aver più pagato la pigione dal mese di marzo 1996;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare eventuali presupposti al richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, annullamento che peraltro si giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 CPC;
che alle resistenti non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il loro scritto 8 aprile 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 28 febbraio 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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