Appeal dismissed in car repair payment dispute

16.1997.21Altro tribunale22 lug 1997Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against a first-instance judgment that had ordered payment of CHF 2,245 for vehicle repair work and granted rejection of opposition to enforcement. The appellant argued that the lower court wrongly relied on testimony from an employee of the claimant and on an expert report based only on documents, without inspecting replaced parts. The court found no manifestly erroneous assessment of evidence, held that the testimony was not shown to be unreliable, and accepted the expert opinion as falling within judicial discretion. No observations were filed by the respondent, and no party costs were awarded for the appeal stage.

Regest

Art. 327 lit. g CPC; Art. 90 CPC; cassation for manifestly erroneous assessment of evidence. A cantonal cassation court may annul a judgment only where the lower court has manifestly violated substantive or procedural law or has assessed facts or evidence in a manner that is insupportable. Mere preference for another evidentiary conclusion is insufficient. Testimony of a witness who is in a relationship of dependence with a party may still be relied on unless concrete circumstances establish unreliability or a serious discrepancy with other evidence. The judge is free, under the principle of free assessment of evidence, to follow an expert report even if based on documents only, where the expert can answer the litigated question without further inspection and the report is not contradicted by other evidence.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.21

Data decisione, Autorità: 22.07.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00021

Lugano 22 luglio 1997/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 24 febbraio 1997 presentato da


contro

la sentenza 30 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 aprile 1995 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’245.- nonché il rigetto dell’opposi-zione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 7 aprile 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’245.- a saldo delle fatture emesse il 18 aprile 1994 (fr. 1’901.-) e il 3 maggio 1994 (fr. 344.-) per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la fattura 18 aprile 1994 emessa per la sostituzione della guarnizione della testata del motore, prestazione che egli rifiuta di pagare in quanto rivelatasi inutile ai fini dell’elimina-zione del difetto, tant’è che lo stesso difetto si è ripresentato dopo pochi chilometri e ha reso necessaria la successiva riparazione di cui alla fattura 3 maggio 1994;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha escluso esservi una relazione tra il difetto oggetto della fatturazione 18 aprile 1994 (doc. 2) e quello fatturato il 3 maggio 1994 (doc. 3), ha accolto la pretesa di parte istante;

che con atto ricorsuale 24 febbraio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi riferito alla deposizione del teste __________, persona interessata all’esito della lite, nonché alla perizia giudiziaria allestita unicamente sulla base dei documenti senza visionare i pezzi sostituiti;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali per quanto riferite alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che l’arbitrio non può in ogni caso essere ravvisato nel solo fatto che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile: la decisione è arbitraria solo se appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a);

che in relazione al rimprovero mosso al primo giudice di essersi riferito alla deposizione del teste __________, dipendente dell’istante e quindi secondo il ricorrente non libero di esprimersi oggettivamente sui fatti, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti degli elementi di fatto desumibili da altre prove;

che il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA);

che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto il teste __________ a dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti che possano far apparire dubbia la sua testimonianza: ne discende che la stessa, nella misura in cui permette al giudice di fondare il proprio convincimento, può essere tenuta in considerazione;

che per quanto attiene alle risultanze peritali, premesso che il rimprovero del ricorrente sembra essere rivolto all’operato del perito piuttosto che a quello del pretore, va rilevato che il giudice, ancorché non vincolato dall’opinione dei periti, è libero di aderirvi facendo uso della sua facoltà di apprezzamento delle prove ex art. 90 CPC, tanto più quando, come in concreto, le stesse non sono smentite da altre risultanze istruttorie;

che nessun rimprovero può in particolare essere mosso al pretore per essersi basato su una perizia effettuata sulla base di soli documenti e non anche in funzione dei pezzi sostituiti, ritenuto che il perito medesimo ha dichiarato di poter rispondere alla questione litigiosa, ossia quella di sapere se vi fosse una relazione tra i due interventi oggetto delle fatturazioni controverse, senza dover far capo a ulteriori accertamenti;

che quindi la valutazione delle prove, effettuata entro i margini del potere di apprezzamento di cui gode il giudice ex art. 90 CPC e non contraddetta da altri elementi d’istruttoria, non può essere censurata;

che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, deve pertanto essere respinto;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,

Per i quali motivi,

richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 24 febbraio 1997 di __________ è respinto.

  1. Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del ricorrente.

Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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