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16.1997.20 ΓÇó Filing returned to first instance for possible debt denial
16.1997.20Altro tribunale17 mar 1997Confirmed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a debtor's filing made after the Pretore had provisionally lifted his objection in debt enforcement for unpaid rent. The chamber found that the filing did not express an intention to appeal the first-instance judgment, but rather merely to oppose payment and possibly invoke a debt-denial request based on set-off. It therefore sent the filing back to the Pretura of Locarno-Città for any necessary handling. The proceeding was declared free of fees and expenses.
Debt enforcement; treatment of a post-judgment filing that does not manifest an appeal against the first-instance decision. If, from its content, a submission shows no intention to challenge the judgment itself, the cassation court cannot enter into the merits as an appeal; the filing must be returned to the first instance for examination of any possible procedural characterization, such as a debt-denial request (consid. 2). In such circumstances, the appellate file is transmitted back to the lower court, and the appellate proceeding is not decided on the merits; no fees or costs are imposed when so ordered by the court.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.20
Data decisione, Autorità: 17.03.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00020
Lugano 17 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sullo scritto 21 febbraio 1997 di
nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 8 dicembre 1996 da
e decisa con sentenza 7 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 7 febbraio 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, accogliendo l’istanza 8 dicembre 1996 inoltrata da __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno notificatogli per il recupero di fr. 1’400.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste insolute per i mesi di novembre e dicembre 1996;
che con scritto del 21 febbraio 1997, che non è stato trasmesso alla controparte, __________ ha manifestato di volersi opporre al pagamento dell’importo posto in esecuzione poichè l’importo non sarebbe dovuto -stante la disdetta del contratto da lui notificata- e al quale egli sembrerebbe comunque opporre in compensazione un credito di fr. 700.-- a titolo di risarcimento danni;
che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile;
che di conseguenza lo scritto 21 febbraio 1997 va ritornato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città affinché abbia ad occuparsi del medesimo, in particolare verificando se lo stesso debba eventualmente essere considerato come un’istanza di disconoscimento del debito;
Per i quali motivi,
pronuncia:
Lo scritto 21 febbraio 1997 di __________ viene ritornato - con l’incarto - alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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