AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.19
Data decisione, Autorità:
02.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00019
Lugano
2 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
febbraio 1997 presentato da
rappr.
dall’__________
contro
la sentenza 29 gennaio 1997 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura
speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 20 novembre 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il
pagamento di fr. 2’260.15 oltre interessi, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ ha
lavorato alle dipendenze di __________, ora in liquidazione, in qualità di
venditore d’auto sino al 31 luglio 1995, data per la quale è diventata
effettiva la disdetta del contratto di lavoro 28 aprile 1995 (doc. A)
inizialmente notificata dalla datrice di lavoro per il 30 giugno 1995 e in
seguito protratta causa malattia del dipendente.
-
Con istanza 20
novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’260.15 lordi a saldo delle proprie
pretese salariali per le vacanze non godute negli anni 1994 e 1995, per
complessivi 24 giorni. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria
sostenendo di nulla dovere all’istante per le vacanze non godute nel 1994 in
quanto perente, mentre per le vacanze 1995 ha rilevato che quest’ultimo, al
quale era stato chiesto in data 12 giugno 1995 di effettuare le stesse prima
della fine del rapporto di lavoro, vi ha di fatto rinunciato continuando a
presentarsi sul posto di lavoro. Essa ha addotto inoltre che l’istante,
azionista della società, non potrebbe neppure prevalersi del diritto alle
vacanze.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, accertato che il dipendente non ha effettuato le vacanze di
sua spettanza nel periodo di disdetta nonostante vi sia stato chiaramente
esortato dalla sua datrice di lavoro, ha respinto l’istanza dovendosi desumere
dal comportamento di quest’ultimo un’implicita rinuncia alle vacanze.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art.
327 CPC quest’ultimo in relazione con l’art. 340 lett. d CPC. Il ricorrente
rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per non essersi attenuto alla recente giurisprudenza del Tribunale
federale secondo la quale, in considerazione del carattere imperativo del
diritto alle vacanze, il datore di lavoro non deve limitarsi ad invitare il
dipendente a usufruire delle stesse ma è tenuto ad imporle.
Con osservazioni 10 marzo
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le
censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente
una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in
modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii;
122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
fattispecie è il fatto di sapere se l’istante possa rivendicare il diritto al
pagamento dei giorni di vacanza non goduti durante il rapporto lavorativo.
L’art. 329 cpv. 2 CO vieta
di compensare le vacanze con prestazioni in danaro. È questo un principio
inderogabile al quale tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore devono
attenersi (art. 361 cpv. 1 CO). L’obbligo di godere delle vacanze realmente e
non attraverso indennità compensative si estende anche al periodo che corre
durante il termine di disdetta (DTF 106 II 152; Rehbinder in
Comm. di Basilea, 1996, n. 2 ad art. 329d CO e n. 3 ad art. 329c CO; n. 14 ad art.
329d CO e n. 16 ad art. 329d CO; Streiff von Kaenel, Leitfaden zum Arbeits-vertragsrecht,
1992, n. 11 ad art. 329c CO; Aubert, in Journée 1990 de droit du travail et de
la sécurité sociale, 1990, pag. 129). Una diversa soluzione -nel senso del
pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in natura- è ipotizzabile
unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile o è imposta da
interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova che gli è
indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta (Rehbinder,
op.cit., n. 16 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, n. 5 a) ad art. 329c CO). Occorre quindi esaminare in ogni singolo caso,
tenendo conto della durata del periodo di disdetta e della situazione del
mercato del lavoro, se il datore di lavoro può pretendere che le vacanze
vengano prese prima della fine del contratto o se deve pagarne il corrispettivo
(Aubert, in Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale, 1990,
pagg. 129 e 130).
Nel caso di specie, la
datrice di lavoro si è attenuta ai principi dottrinali e giurisprudenziali
sopra menzionati. Infatti, come si evince dalle deposizioni _________ e
__________, il giorno in cui ha notificato la disdetta del contratto (28 aprile
1995, doc. A), essa ha comunicato all’istante che le vacanze di sua spettanza
avrebbero dovuto essere effettuate entro la fine del rapporto lavorativo,
tant’è che la stessa aveva dispensato l’istante e il collega __________ dal
presentarsi sul posto di lavoro nei due mesi restanti (teste __________). Ciò
che è pure confermato dallo scritto 22 giugno 1995 (doc. B) nel quale la
convenuta richiama un colloquio avuto con l’istante in data 12 giugno 1995,
durante il quale gli aveva comunicato di ritenerlo libero da qualsiasi impegno
verso la società, quindi anche da quello della presenza sul posto di lavoro.
Sennonché il lavoratore ha
continuato a presentarsi sul posto di lavoro anche durante il periodo di
disdetta, eccezion fatta per un’assenza per malattia.
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, da questo comportamento dell'istante può essere
dedotta unicamente la rinuncia al godimento in natura delle vacanze ma non
anche alla loro remunerazione. Il diritto alle vacanze, rispettivamente alla
loro remunerazione, è infatti un diritto personale di carattere relativamente
imperativo (art. 362 CO; Rehbinder in Comm. bernese, n. 3 ad art. 329a
CO) al quale il lavoratore non può rinunciare a suo svantaggio (Schweingruber,
in FJS 861, pag. 7 e 9), tantomeno per atti concludenti. Avesse voluto la
datrice di lavoro essere esentata dal pagamento del corrispettivo, avrebbe
dovuto almeno mettere in mora il lavoratore affinché finalmente stesse assente
dal posto di lavoro, effettuando il periodo di vacanza che gli spettava.
Ne discende che la
sentenza pretorile, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale,
deve essere annullata.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
- Poiché l’importo
fatto valere in causa -nemmeno subordina-tamente- non è stato contestato, non bastando
a tal proposito la generica contestazione del diritto dell’istante a prevalersi
delle vacanze maturate nel 1994, lo stesso deve essere integralmente
riconosciuto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per
cassazione 21 febbraio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
29 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di
conseguenza __________ in liquidazione è condannata a pagare a __________
l'importo di fr. 2'260.15 lordi oltre interessi del 5% a far tempo dal 1°
agosto 1995.
- Non
si percepiscono né tasse né spese. __________ verserà a __________
un'indennità di fr. 300.-.
II. Il presente
giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ in liquidazione
verserà a __________ l’importo di fr. 200.- a valere quale indennità per questa
sede.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster