Cassation appeal inadmissible against procedural order

16.1997.157Altro tribunale18 dic 1997Inadmissible

Sintesi

A lawyer sued for payment and opposition relief. The Pretore ordered the defendant, who was temporarily unable to read, write, or appear after eye surgery, to appoint counsel. The defendant's son appealed in cassation seeking annulment. The Cassation Chamber held that the order was merely procedural and not a final formal decision appealable under Art. 327 CPC; the appeal was therefore inadmissible. It also noted that the son's filing would in any event be null because he was not authorized to represent his mother as counsel. No fees or costs were imposed.

Regest

Art. 327 CPC; cassation appeal against procedural orders by a pretore acting as sole instance; only formal decisions ending the dispute are appealable. A procedural order requiring a party to appoint counsel under Art. 39 cpv. 2 CPC is an incidental, case-management measure and not a cassation-appealable formal judgment. If the appeal is filed by a relative without a basis under Arts. 64 and 64bis CPC to act as advocate, the filing is void. Under Art. 313 bis CPC, an inadmissible appeal may be rejected summarily without observations from the other side; in exceptional circumstances, no costs may be levied.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.157

Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00157

Lugano 18 dicembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da


rappr. da __________

contro

il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40 oltre interessi nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Lugano,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 luglio 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per prestazioni professionali da lui svolte a favore di quest’ultima;

che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);

che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal signor __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;

che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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