Appeal inadmissible against procedural order to appoint counsel

16.1997.156Altro tribunale18 dic 1997Inadmissible

Sintesi

The defendant appealed a pretorian order requiring her to appoint a lawyer after an eye operation allegedly prevented her from reading, writing, and appearing for an extended period. The Civil Cassation Chamber held that the order was only a procedural incident under Art. 39(2) CPC and not a formal final decision subject to cassation under Art. 327 CPC. The appeal was therefore inadmissible. The court also noted that, in any event, the filing by the defendant’s son on her behalf was invalid absent any basis under Arts. 64 and 64bis CPC. No court costs were levied.

Regest

Art. 327 CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC; appealability of procedural orders in cassation proceedings. Only formal decisions terminating the dispute, such as judgments or striking-off decrees, are open to cassation. A procedural order directing a party to appoint counsel, even if justified by the party’s incapacity, is merely incidental and therefore not cassation-appealable. A filing signed solely by a relative lacks validity as representation unless a statutory basis for such representation exists under Arts. 64 and 64bis CPC. Where the appeal is inadmissible, the court may decide by brief reasoning and may waive costs in view of the circumstances.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.156

Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00156

Lugano 18 dicembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da


rappr. da __________

contro

il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da


patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre interessi nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;

che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);

che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal signor __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;

che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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