Costs and compensation after dismissal for procedural defect

16.1997.154Altro tribunale17 mar 1998Modified

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a first-instance judgment that had dismissed a civil payment claim for lack of a procedural prerequisite and had not awarded costs or compensation. The appellate court held that, under the loser-pays rule, the claimant remained the clearly unsuccessful party even though the claim had been rejected for formal reasons. Since the lower court gave no reason to depart from that principle, its refusal to award compensation was arbitrary. The dispositive point 3 of the first-instance judgment was annulled and replaced with a cost allocation and compensation order.

Regest

Art. 148 cpv. 1 CPC; costs and party compensation in case of procedural defeat: the court must, as a rule, charge the losing party with judicial costs, expenses and ripetibili. A departure from the loser-pays principle requires specific reasons; absent such reasons, a refusal to award compensation is arbitrary (consid. 1). Where a claim is rejected even for formal reasons, the claimant remains the more unsuccessful party if its action fails in substance or procedurally to a clearly greater extent. In cassation, the court may replace the defective cost disposition and award a modest indemnity for inconvenience when professional representation and TOA-based fees are not applicable (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.154

Data decisione, Autorità: 17.03.1998, CCC

Incarto n. 16.97.00154

Lugano 17 marzo 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da


contro

la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale di fr. 1’230.- oltre accessori;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale, senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure all'assegnazione di ripetibili;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili nonostante la soccombenza di parte istante;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili;

che in concreto è indubbio che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di pagamento di fr. 6’820.-;

che la sentenza pretorile, laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148);

che al convenuto deve pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli, indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata in giudizio (Rep 1990 210);

che data la particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a carico di chi le ha anticipate.

L’istante verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

__________ di __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cost allocationparty compensationprocedural defeatcassationarbitrarinesscivil procedure