Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.1997.145Altro tribunale28 nov 1997Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a cassation complaint against a Lugano Pretura judgment ordering repayment of CHF 1,300 for an unperformed patent deposit mandate. The court held that the appeal brief did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it failed to formulate cognizable grounds and merely repeated the appellant's explanations about health problems. The complaint was therefore null. Given the particular circumstances, the court waived fees and costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; requisiti del ricorso per cassazione; il rimedio è nullo quando non contiene conclusioni e motivi di fatto e di diritto sufficientemente chiariti, né specifica il motivo di cassazione invocato. Non basta una mera riproposizione delle allegazioni già esposte in precedenza o di giustificazioni personali per l'inadempimento; il giudice deve poter individuare, sulla base dell'atto, l'eventuale vizio censurato e il relativo fondamento. In presenza di un atto manifestamente carente, la Camera può statuire con motivazione breve ai sensi dell'art. 313 bis CPC e, secondo le circostanze, rinunciare a tasse e spese.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.145

Data decisione, Autorità: 28.11.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00145

Lugano 28 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da


contro

la sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997 da


con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 12 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in accoglimento dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale il convenuto non ha dato seguito;

che con atto ricorsuale 20 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 20 novembre 1997 di __________ è nullo.

  2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealformal requirementsinadmissibilitynullitycourt costscivil procedure