Nullity of judgment against unrepresented minors

16.1997.141Altro tribunale22 dic 1997Annulled

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a cassation complaint filed by a curator for two minors against a 1995 first-instance judgment ordering payment of condominium contributions and definitive registration of a legal mortgage. The appellant argued that the judgment was void because the minors had not been represented in the merits proceedings. The court held that, in exceptional cases, absolute nullity may be raised ex officio even outside a formal appeal. Since the defendants lacked procedural capacity as minors and the defect existed throughout the proceedings, the first-instance judgment and the summons had to be annulled and the file remitted for proper service on the lawful representative. No court fees or party compensation were awarded.

Regest

Art. 97 no. 4, Art. 38 para. 1 and Art. 142 CPC; procedural capacity and absolute nullity of acts: the judge must examine ex officio at every stage whether procedural prerequisites exist and existed. If a party lacks procedural capacity, the defect concerns a procedural prerequisite; procedural acts are null under Art. 142 para. 1 let. a CPC and the nullity must be raised ex officio under Art. 142 para. 2 CPC. In exceptional circumstances, an appellate or cassation authority may declare absolute nullity even outside a formal remedy, particularly where the defect already existed at summons and persisted until judgment (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.141

Data decisione, Autorità: 22.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00141

Lugano 22 dicembre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma della domanda di accertamento di nullità da


rappr. dal curatore avv. __________

contro

la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. IU. 95.01425), nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 novembre 1995 da

Comunione dei Comproprietari del Condominio __________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’900.- oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD di _________ di proprietà delle convenute, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 novembre 1995 la Comunione dei comproprietari del Condominio _________ ha convenuto in giudizio le sorelle _________ e __________, comproprietarie della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’615.70 corrispondenti alla seconda rata dei contributi condominiali dovuti per il periodo 1994/95, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che con sentenza 12 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 13 novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle minorenni _________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non rappresentate nel procedimento di merito;

che con scritto 9 dicembre 1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;

che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc);

che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie poiché il problema della capacità processuale delle ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento della loro citazione alla discussione dell’istanza 21 novembre 1995 ed è perdurato fino all’emanazione della sentenza;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti;

che l’art. 38 cpv. 1 CPC riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti civili;

che nella concreta fattispecie è pacifico che alle convenute _________ e __________, nate rispettivamente nel __________ e __________, difettava la capacità processuale, non verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che quindi, poichè la nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti), devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità di rappresentare in giudizio le minori _________ e __________;

che vista la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili alle ricorrenti;

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. La sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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