Nullity of application for lack of representation authority

16.1997.133Altro tribunale16 feb 1998Annulled

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a first-instance judgment granting a payment claim of CHF 3,549.05 and definitive release from opposition. After consulting the commercial register, the court found that the persons who signed the initial application and appeared for the claimant company were not authorized to bind it. Because representation authority is a procedural prerequisite that may be examined ex officio at any stage, the application was declared null, as were all subsequent procedural acts, including the first-instance judgment. Costs were charged to the respondent, with party compensation awarded to the appellant.

Regest

Art. 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a e 2 CPC; art. 327 lett. g CPC: la capacità processuale e la legittimazione dei rappresentanti costituiscono presupposti processuali esaminabili d’ufficio in ogni stato di causa. Trattandosi di persona giuridica, l’agire processuale compete esclusivamente agli organi statutari o legalmente legittimati; la firma apposta da soggetti privi di potere di rappresentanza determina la nullità dell’atto introduttivo e, per estensione, di tutti gli atti successivi. La carenza non è sanabile ove il difetto investa il presupposto processuale stesso; il giudice ricorsuale deve rilevarla anche in assenza di eccezione delle parti (consid. richiamate sulla verifica d’ufficio e sulla nullità degli atti).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.133

Data decisione, Autorità: 16.02.1998, CCC

Incarto n. 16.97.00133

Lugano 16 febbraio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 1997 presentato da


patr. dallo studio legale __________

Contro

la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 agosto 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’549.05 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’549.05 a saldo della fattura 27 dicembre 1995 emessa per le opere da elettricista eseguite presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza __________e chi ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante __________ e di aver arbitrariamente valutato le prove concludendo al benfondato della pretesa dell’istante;

che con scritto 28 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società anonima ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);

che nella concreta fattispecie, da indagini esperite da questa Camera presso il Registro di commercio di Bellinzona, è emerso che i firmatari dell’istanza (__________e __________, quest’ultimo pure presente al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante) non erano legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi della stessa, in particolare il signor __________i non è neppure menzionato a Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto ma con diritto di firma collettiva a due;

che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 142);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 13 agosto 1997 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. L’istanza 13 agosto 1997 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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