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16.1997.123 ΓÇó Civil cassation appeal dismissed over valid service during vacation
16.1997.123Altro tribunale5 nov 1997Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an employer's cassation appeal against a default judgment in an employment wage dispute. The appellant argued she could not attend the hearing because she was away for construction holidays and sought relief from the default. The court held that registered service was effective despite the recipient's absence, that a person away from home must ensure receipt of mail, and that vacation was no valid excuse. It therefore found no cassation ground, including no denial of the right to be heard, and dismissed the appeal. The judgment was declared free of fees and costs.
Art. 169 cpv. 1 lett. d Ordinanza (1) LPS; art. 137 CPC; art. 313 bis CPC: service of a registered mailing is deemed effective upon actual collection or, failing that, on the seventh day of postal storage, absent contrary cantonal procedural rules. A party temporarily absent from domicile must take the necessary measures to receive correspondence and cannot invoke vacation as an excuse. Such self-caused non-appearance does not justify restitution in integrum. When an appeal is manifestly unfounded or inadmissible, the cassation court may reject it by brief motivation without hearing the other party.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.123
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00123
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 agosto 1997 presentato da
Contro
la sentenza 8 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 24 giugno 1997 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’755.- oltre accessori a titolo di
pretese salariali oltre al rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 giugno 1997 __________, dopo aver lavorato alle dipendenze dello studio di ingegneria __________ in qualità di disegnatore di impianti di riscaldamento, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’755.- a saldo delle proprie pretese salariali per la tredicesima mensilità e per le ore supplementari prestate nel mese di novembre 1996;
che il pretore, con sentenza contumaciale 8 agosto 1997, ha accolto la domanda di causa;
che con atto ricorsuale 30 agosto 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio, fissato per l’8 agosto 1997, in quanto assente per le ferie dell’edilizia;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che l’assenza della convenuta per le ferie dell’edilizia non costituisce quindi una scusante e tantomeno può giustificare un’eventuale restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 CPC);
che in considerazione dell’esito del gravame, infondato in quanto non evidenzia nessun titolo di cassazione in particolare non quello della violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività, verosimilmente non data se si considera che il termine di 10 giorni per ricorrere (art. 398 cpv. 1 CPC applicabile per il rinvio di cui all’art. 418 CPC) -non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 398 bis CPC)- sarebbe scaduto il 29 agosto 1997, ossia 10 giorni dopo la scadenza del termine di giacenza presso l’Ufficio postale di Lugano (19 agosto 1997), mentre il ricorso reca il timbro postale del 31 agosto 1997;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso 30 agosto 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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