Cassation dismissed: burden of proof in faulty repair dispute

16.1997.12Altro tribunale8 ago 1997Dismissed

Sintesi

The defendant appealed in cassation against a first-instance judgment ordering payment for repair work on a bus and rejecting the defendant’s compensation defense. The defendant argued that the alternator repair was defective because the part later had to be replaced abroad and that prices should have been reduced by 20%. The chamber held that the defendant bore the burden of proving both the defect and any discount agreement. The later replacement invoice only proved replacement, not the cause of the failure. No arbitrariness or manifest legal error was shown, so the cassation appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 8 CC; burden of proof in claims arising from a work contract and in cassation review under Art. 327 let. g CPC; the party invoking defective performance must prove the defect, the timely notice, and, where relevant, the causal link with damage. A later replacement of the work object establishes only the fact of replacement, not the cause of the failure. A party alleging a contractual discount likewise bears the burden of proving the agreement; a mere market practice or the prices of other firms does not suffice. Cassation lies only for manifest legal error or clearly unsustainable appreciation of evidence (consid. 4-8).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.12

Data decisione, Autorità: 08.08.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00012

Lugano 8 agosto 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 27 gennaio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile promossa con petizione 19 luglio 1995 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 10’151.20 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di

Locarno, pretese ridotte in sede di conclusioni a fr. 5’243.70 e accolte dal primo giudice

nella misura di fr. 5’002.70 oltre interessi,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con petizione 19 luglio 1995 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 10’151.20 oltre accessori a saldo delle fatture 18 giugno 1994 (doc. A) e 2 luglio 1994 (doc. B) emesse per lavori di riparazione effettuati nel periodo dal 16 aprile sino al 2 luglio 1994 sul veicolo (bus) utilizzato da quest’ultima nell’ambito della sua attività commerciale.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione dei lavori appaltati, con particolare riferimento a quelli fatturati il 18 giugno 1994 e aventi per oggetto la revisione dell’alternatore, riparazione non eseguita a regola d’arte tant’è che durante un viaggio in __________ effettuato il 29 luglio 1994 l’alternatore ha dovuto essere sostituito. La convenuta, senza riconoscere il credito avversario, ha opposto in compensazione il costo di questo intervento per complessivi fr. 4’120.-. Per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1994, la debitrice ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 4’970.50, versato all’istante l'8 agosto 1995 e corrispondente ai prezzi usualmente applicati dai professionisti del ramo e sui quali è solitamente riconosciuto uno sconto del 20%.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che il guasto all’alternatore verificatosi durante il viaggio in _________ fosse in qualche modo riconducibile a un difetto del pezzo montato dall’istante o al suo intervento, ha concluso all’accoglimento della pretesa di quest’ultima. Per quanto attiene ai prezzi fatturati dall’istante il pretore non ha riconosciuto, in quanto non comprovata, la tesi della convenuta circa la pattuizione o il diritto ad uno sconto del 20% sugli stessi.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 febbraio 1997 del vicepresidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata la difettosità dell’intervento appaltato alla ditta istante, ancorché comprovata dalle prove documentali in particolare dalla fattura 6 agosto 1994 emessa da __________ (doc. 6) che attesta la sostituzione dell’alternatore oggetto della riparazione controversa. Rimprovera inoltre al primo giudice di avergli imposto la prova della pattuizione di uno sconto del 20% sui prezzi fatturati dall’istante sebbene quest’ultima non abbia contestato che i prezzi da lei applicati non erano scontati.

Con osservazioni 5 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Esaminata la decisione impugnata alla luce dei principi informativi sopra esposti, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del pretore elementi che corrispondono a un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti, né a un’applicazione manifestamente errata di norme di diritto materiale o formale.

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto nel senso che il committente che vuole avvalersi delle facoltà accordategli dall’art. 368 CO, deve fornire la prova del difetto dell’opera -ovvero della difformità tra l’opera pattuita e quella fornita- (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage, 1996, n. 1507), della sua tempestiva notifica (DTF 107 II 176) e, nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, anche dell’esistenza di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch, op.cit., n. 1879 e 1885). La colpa dell’appaltatore è per contro presunta dalla legge e non deve di conseguenza essere provata dal committente.

Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non ha provato l’esecuzione difettosa dell’opera da parte dell’istante, rispettivamente che il danno patito durante la trasferta in _________ fosse in relazione con l’intervento di quest’ultima, non è arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie.

Infatti, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente -alla quale come detto incombeva l’onere della prova- dalle risultanze processuali non è emerso nulla che possa collegare la rottura dell’alternatore verificatasi durante il viaggio in _________ con la precedente revisione operata dall’istante. A nulla giova il richiamo alla fattura 6 agosto 1994 (doc. 6) poiché dalla stessa risulta unicamente il tipo di intervento effettuato presso il garage in __________ (sostituzione alternatore), ma non anche la natura e la causa del guasto, informazioni queste che la convenuta avrebbe dovuto necessariamente fornire al fine di stabilire un’eventuale responsabilità dell’istante a dipendenza del suo precedente intervento. Infatti, come si evince dalla deposizione __________ -elettrauto indipendente- “le cause di danneggiamento sono molteplici,....un alternatore può essere danneggiato anche per fattori esterni al pezzo stesso”.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, la prova della pretesa diffettosa riparazione effettuata dall’istante avrebbe potuto essere facilmente apporta mediante una perizia da effettuarsi sull’alternatore sostituito, in possesso della convenuta così come confermato dal suo ex dipendente __________.

  1. A proposito della testimonianza __________, sulla fedefacenza della quale la ricorrente sembra esprimere dubbi, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).

Nella fattispecie nessuno di questi elementi è dato, tanto più che alla deposizione del teste, il cui rapporto di subordinazione con la convenuta era per altro già terminato al momento dell’audizione, questa ha semplicemente contrapposto la fattura 6 agosto 1994 del garage tedesco dalla quale risulta soltanto la sostituzione dell’alternatore controverso. Tale prova documentale, la sola allegata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, non permette di ritenere che essa abbia fatto fronte all’onere della prova che le competeva poiché dalla stessa si evince unicamente il tipo di riparazione effettuato in __________ ma non anche la causa del guasto.

Anche per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1996, le censure ricorsuali circa il diritto ad uno sconto del 20% sui prezzi fatturati, si rilevano infondate. Come ritenuto dal primo giudice, spettava infatti alla committente provare simile pattuizione (Gauch, op.cit., n. 1233), non potendosi evidentemente pretendere dall’istante l’applicazione dello sconto eventualmente concesso da altri garages, né trattandosi di una prassi vincolante.

  1. Ne discende che nella conclusione del primo giudice, suffragata da prove documentali e testimoniali, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dalla ricorrente che si è limitata a riproporre in questa sede la sua versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 7 febbraio 1997 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.-

b) spese fr. 50.-

fr. 350.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a: -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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