Late request to postpone hearing due to counsel’s illness

16.1997.117Altro tribunale5 feb 1998Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed the employer’s cassation appeal against a Bellinzona labor judgment. The employer argued that its lawyer could not attend the hearing because of illness. The court held that the same-morning telephone notice had to be treated as a timely request to postpone the hearing under Art. 136 CPC, and that refusing it amounted to excessive formalism and a denial of the right to be heard. The first-instance judgment was annulled and the case remanded for a new hearing. No court costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 136 CPC, Art. 327 let. e CPC, Art. 417 let. e CPC; right to be heard and request to postpone a hearing due to counsel’s illness. Illness of the party’s representative constitutes a serious reason justifying postponement if invoked in time; timeliness is assessed pragmatically having regard to the circumstances and the possibility of arranging substitute counsel. Where the court proceeds despite an announced and substantiated impossibility to appear, it commits excessive formalism and the resulting judgment is annulled for procedural defect, irrespective of the merits (consid. 3 ff.).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.117

Data decisione, Autorità: 05.02.1998, CCC

Incarto n. 16.97.00117

Lugano 5 febbraio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi, e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da


patr. dall’avv. __________

Contro

la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’040.90 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di aiuto cucina presso il __________ dall’1° novembre 1995 sino al 31 luglio 1997;

che con istanza 19 settembre 1997 la lavoratrice ha

convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte di un maggior salario rispetto a quello pattuito;

che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;

che con osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che tra i motivi gravi enumerati all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso concreto il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha attestato mediante certificato 6 ottobre 1997;

che la richiesta di rinvio dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 136);

che nella concreta fattispecie, la comunicazione telefonica

-esplicitamente ammessa dalla controparte- effettuata la mattina del 6 ottobre 1997 (data prevista per l’udienza) dal __________ per informare la pretura circa l’impossibilità per l’avv. __________ di partecipare al contraddittorio causa malattia, deve implicitamente essere trattata quale domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136 CPC;

che poichè la malattia del patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore 10.30- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;

che in queste circostanze la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;

che a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinchè proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti per il contraddittorio;

che vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

right to be heardpostponement of hearingcounsel illnessexcessive formalismcassationremandlabor wages

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employer was denied the right to be heard because the hearing was not postponed after counsel’s illness.

Decisione estratta

The telephone notice made the morning of the hearing had to be treated as a timely request for postponement under Art. 136 CPC; proceeding despite the announced absence constituted excessive formalism and violated the right to be heard.

Motivazione estratta

Illness is a serious reason under Art. 136 CPC. Given the weekend onset and the hearing fixed for Monday morning, it could not be reasonably expected that counsel act differently or arrange substitute counsel at short notice.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment awarding salary claims should remain in force.

Decisione estratta

The judgment could not stand because the hearing had to be reconvened and the parties heard again.

Motivazione estratta

Since the procedural defect was sufficient to annul the judgment irrespective of the merits, the case had to be sent back for a new decision after renewed contradiction proceedings.

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